Cassazione Penale, Sentenza n. 5339/2024 del 06/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi. L'appellante aveva censurato l'eccessività della pena, contestando il computo della recidiva e sostenendo la "modestia del fatto" in ragione del quantitativo di stupefacente (dieci grammi lordi di "crack" suddivisi in sedici frammenti), l'assenza di organizzazione dell'attività illecita, l'ammissione dell'addebito e il carattere non recente dei precedenti, nonché la positiva condotta processuale che giustificherebbe un diverso bilanciamento con le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse applicato in modo errato il principio per cui la specificità del gravame va valutata alla luce della motivazione della sentenza appellata. Ha rilevato che la motivazione del primo giudice era generica e quasi tautologica (si limitava a richiamare il certificato penale e ad affermare l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.), mentre l'appellante aveva sollevato rilievi concreti e specifici (quantitativo di droga, assenza di organizzazione, comportamento processuale, deficit di motivazione circa la rilevanza della recidiva). Perciò l'ordinanza che aveva dichiarato l'appello inammissibile è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Torino per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
Il primo giudice richiamava i criteri di cui all'art. 133 (quantitativo della sostanza, intensità del dolo) in modo generico; la Cassazione ha ritenuto che l'appellante abbia contestato proprio quei criteri con argomentazioni puntuali, sicché la motivazione di primo grado risultava insufficiente a neutralizzare la specificità del gravame.
Sezioni Unite, sentenza n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò), Rv. 251690
sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690
Richiamato il principio per cui l'applicazione della recidiva richiede adeguata motivazione sul profilo della maggiore pericolosità del soggetto; la Corte ha ritenuto che il primo giudice non avesse adeguatamente spiegato perché la recidiva dovesse comportare un incremento di pena, sicché la censura dell'imputato era meritevole di esame.
Massime di principio
- La specificità dell'appello va valutata in relazione al contenuto e al grado di motivazione della sentenza impugnata: rilievi puntuali rispetto a passaggi non adeguatamente motivati in primo grado sono considerati specifici e non generici.
- Quando si impugna l'entità della pena per reati legati a stupefacenti, è efficace portare elementi quantitativi e descrittivi (es. grammi, frammentazione, assenza di strutturazione dell'attività) che permettano di contestare direttamente i criteri applicati ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La qualificazione della recidiva come circostanza aggravante richiede una motivazione che colleghi la recidiva alla maggiore pericolosità concreta dell'imputato; in difetto, la sua valutazione è suscettibile di censura e rideterminazione in sede di appello.
- Segnalare la positiva condotta processuale e le attenuanti generiche con argomentazioni comparate può giustificare una diversa ponderazione rispetto alla recidiva; tali argomentazioni devono però essere riferite a specifici elementi di fatto o di prova.
- Se il giudice di appello dichiara l'appello inammissibile per genericità, ma la decisione di primo grado presenta motivazioni evasive o formali, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame di merito.
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