Cassazione Penale, Sentenza n. 20513/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato che la Corte di appello ha errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione invece di riqualificarla come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha qualificato l'originario appello come ricorso per cassazione e ha disposto il trattenimento degli atti presso la Corte di Cassazione per la decisione nel merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 01/10/2025 per violazione degli artt. 591 e 568, comma 5, cod. proc. pen., deducendo che la Corte territoriale, pur avendo correttamente ritenuto l'inappellabilità della sentenza di primo grado (che aveva inflitto solo l'ammenda), aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello invece di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c)
Norma invocata per formulare il motivo di ricorso per cassazione; usata per censurare la decisione della corte territoriale.
Riferimento all'inappellabilità di determinate sentenze: la Corte di appello ha ritenuto la sentenza di primo grado inappellabile (pena dell'ammenda) ma non doveva dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Limiti della cognizione del giudice competente: la pronuncia di inammissibilità non rientra nei poteri del giudice incompetente che, preso atto dell'incompetenza, deve riqualificare il mezzo e trasmettere gli atti.
Sez. 5, n. 4016/2000 (Contena, RV.217738)
Precedente richiamato a sostegno del principio per cui, quando la corte d'appello pronuncia inammissibilità su un atto che deve essere invece riqualificato, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio e procede al giudizio sul ricorso riqualificato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; non incide sul principio decisorio ma costituisce riferimento procedurale alle conclusioni depositate.
Massime di principio
- Se viene proposto appello avverso una sentenza formalmente inappellabile (es. condanna a sola ammenda), la Corte d'appello, se riconosce la propria incompetenza, deve asternersi dal decidere sull'inammissibilità e riqualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità da parte di un giudice incompetente è viziata: il rimedio corretto è la riqualificazione dell'impugnazione e la trasmissione, non una pronuncia di inammissibilità tout-court.
- Se la Corte d'appello ha comunque pronunciato ordinanza di inammissibilità, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza e considera l'originario gravame come ricorso per cassazione, procedendo poi all'esame nel merito.
- Difensori devono sempre eccepire la errata qualificazione dell'impugnazione quando il giudice competente non procede alla riqualificazione e trasmissione; il ricorso per cassazione ex art. 606 può essere il mezzo corretto per far valere tale vizio procedurale.
- Il richiamo a precedenti consolidati (es. Sez. 5, n. 4016/2000) rafforza la posizione che la Corte incompetente non può sostituirsi alla competenza di legge dichiarando inammissibilità.
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