Cassazione Civile, Ordinanza n. 07820/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, dell'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e della sussistenza dei presupposti della definizione agevolata, risultando il debito residuo pari a zero dagli estratti di ruolo prodotti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato dinanzi al giudice tributario tre avvisi di accertamento relativi al recupero di maggiori somme a titolo di IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008. La C.T.P. di Torino aveva accolto solo parzialmente i ricorsi; la C.T.R. del Piemonte, su appello dell'Agenzia delle Entrate e con rigetto dell'appello incidentale dei contribuenti, aveva riformato la decisione di primo grado. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma in corso di giudizio hanno dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016, di avere pagato integralmente quanto dovuto e di rinunciare al ricorso; l'Agenzia ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
La Corte ne richiama l'operatività quale base della definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio, ritenendo sufficiente l'istanza, il pagamento integrale delle somme dovute e la rinuncia al ricorso per dichiarare l'estinzione.
È citata come legge di conversione del decreto-legge sulla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge, paga integralmente le somme dovute e rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto se la controparte accetta la rinuncia.
- L'estinzione del giudizio può essere dichiarata sulla base della documentazione che attesti l'integrale soddisfacimento del debito e l'assenza di residui a ruolo.
- In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione e dispone l'estinzione del processo.
Come è indicizzato
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