Cassazione Penale, Sentenza n. 19345/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo di un garage a Napoli ritenuto fittiziamente intestato alla ricorrente e nella sostanza riconducibile a Ciro Sermone. La difesa ha censurato la ricostruzione contabile del Tribunale del riesame, sostenendo che il conto corrente della ricorrente al 30/06/2024 presentava un saldo attivo di €20.403,26 di chiara origine lecita (sufficiente a coprire il prezzo del garage di €19.000), che non si poteva ribaltare l'onere della prova sul terzo in caso di somme "mischiate", che il bonifico di €30.000 con causale "prestito personale" era stato contabilmente destinato ad altra società (quindi non residuato per l'acquisto), e che mancava ogni prova dell'uso, gestione o disponibilità del garage da parte di Ciro Sermone o della sua idoneità a costituire strumento dell'associazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché il difensore della ricorrente non era munito della procura speciale richiesta ex art. 100 c.p.p. per proporre impugnazione cautelare reale in Cassazione: la procura in atti era limitata all'istanza di riesame e non poteva essere rilasciata anteriormente al provvedimento impugnato. Conseguentemente la Corte non ha esaminato il merito delle censure sulla prova contabile e sull'assenza di collegamento del garage con Ciro Sermone. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Occorre che il difensore del terzo interessato sia munito di procura speciale per proporre impugnazioni cautelari reali; la procura non può essere rilasciata prima del provvedimento impugnato perché l'interesse all'impugnazione nasce solo con tale provvedimento e deve essere specificato nella procura
Consente la condanna della parte che propone l'impugnazione inammissibile al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di €3.000,00
Giurisprudenza: Sez.2, n. 6724 del 05/02/2026, Rv. 289488 (con riferimento a n. 11362 del 1988, Rv. 179775)
in tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale, che non può essere rilasciata antecedentemente all'emissione del provvedimento da impugnare, posto che l'interesse all'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata.
Conferma il principio che la procura speciale deve riferirsi espressamente al provvedimento impugnato e non può essere predisposta anteriormente; la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per i terzi interessati a provvedimenti cautelari reali (sequestri) è obbligatoria una procura speciale che indichi espressamente il provvedimento impugnato; tale procura non può essere rilasciata prima dell'adozione del provvedimento.
- In mancanza della procura speciale la Corte dichiarerà inammissibile il ricorso senza entrare nel merito delle censure di merito sulla prova o sulla qualificazione del bene.
- Quando si contestano accertamenti contabili in sede cautelare è essenziale avere e documentare chiara tracciabilità delle somme (distinguendo quote lecite da eventuali masse 'mischiate') e predisporre la documentazione già nelle fasi di riesame/prime impugnazioni.
- La parte che propone un ricorso manifestamente inammissibile o determinato da profili di colpa può essere condannata oltre alle spese anche a una somma a favore della Cassa delle ammende: dunque valutare attentamente la fondatezza formale dell'impugnazione prima di proporla.
- Se si intende impugnare un provvedimento cautelare reale, curare la tempestiva e corretta redazione della procura (con indicazione del provvedimento e dei poteri) e verificare la comparizione del difensore alle udienze richieste per evitare declaratorie di inammissibilità formali.
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