Cassazione Penale, Ordinanza n. 32245/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Il ricorso deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sentenza di patteggiamento è ricorribile soltanto per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure relative alla dosimetria della pena, all'applicazione delle circostanze e all'entità della pena concordata non rientravano in tali limiti, non essendo stata dedotta né accertata un'illegalità del risultato finale del calcolo. Il ricorso è stato pertanto ritenuto manifestamente inammissibile e definibile senza formalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha precisato che, nel patteggiamento, una volta ratificato l'accordo, non sono proponibili censure sulla mera applicazione delle circostanze o sulla misura della pena concordata, salvo che la pena finale sia illegale. La motivazione del giudice sull'accordo è adeguata con la verifica e la positiva valutazione dei suoi termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento è fondata sull'accordo tra imputato e pubblico ministero e presenta una motivazione semplificata, limitata alla verifica dei presupposti e dei termini dell'accordo.
il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità manifesta del ricorso per cassazione.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ... solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Limita i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento alle categorie tassativamente indicate.
alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
La declaratoria di inammissibilità comporta, in assenza di colpa non imputabile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.
a decorrere dal 3 agosto 2017
La novella richiamata dalla Corte ha ristretto l'ambito del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Nel patteggiamento, le doglianze riguardanti la concessione o il diniego delle circostanze, la dosimetria e l'entità della pena concordata sono inammissibili quando non evidenzino una pena finale illegale.
- La pena può dirsi illegale non per la sola insufficiente esplicitazione dei criteri valutativi adottati dal giudice, ma soltanto quando il risultato finale del calcolo non sia conforme alla legge.
- Una volta ratificato l'accordo sanzionatorio, l'obbligo di motivazione del giudice è assolto dalla verifica e dalla positiva valutazione dei termini dell'accordo, secondo la natura semplificata della motivazione della sentenza di patteggiamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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