Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14913/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello e il ricorrente lamentava, in sostanza, una non corretta valutazione del fatto già scrutinato nei precedenti gradi di merito. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, i motivi sono ritenuti meramente ripetitivi rispetto a quelli già dedotti in appello e ai quali la Corte territoriale aveva già fornito risposta adeguata. Non vengono indicate nel testo ulteriori specifiche imputazioni o reati contestati oltre al riferimento al giudizio di merito impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e che le censure erano comunque riproduttive di quelle già svolte in appello e già congruamente confutate dalla Corte territoriale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e c.p.p.

    Viene richiamato il vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte osserva che le doglianze del ricorrente non integrano un sindacato ammissibile ai sensi della norma, perché mirano a una rivalutazione del fatto e non evidenziano specifici vizi di legittimità della motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, poiché tale attività appartiene al giudizio di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per dedurre il vizio di motivazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio; occorre invece allegare un effettivo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. e c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.