Cassazione Civile, Ordinanza n. 12978/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Il merito dei sette motivi non è stato esaminato.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza della Corte d'appello di Roma. Il ricorrente ha notificato il ricorso il 30 settembre 2020, deducendo sette motivi contro la sentenza d'appello, ma nel ricorso aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC il 13 luglio 2020. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.: il ricorrente, pur avendo dichiarato la notificazione della sentenza, aveva l'onere di depositare entro il termine di legge la copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero, in caso di notifica a mezzo PEC, le copie dei messaggi di spedizione e ricezione in formato idoneo. Invece aveva depositato solo copia autentica della sentenza con attestazione di conformità, senza la documentazione della notificazione. La Corte ha inoltre osservato che la notifica del ricorso era avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, sicché non poteva operare il principio che consente di ritenere procedibile il ricorso quando risulti la tempestiva notificazione dell'impugnazione entro il termine breve. Il controricorrente non aveva prodotto la documentazione mancante e il fascicolo d'ufficio non la conteneva. La Corte ha infine precisato che il rilievo dell'improcedibilità è consentito d'ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio sulla questione di rito.
Norme richiamate
La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per impugnare.
Il ricorrente per cassazione deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; nel caso di notifica via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione in formato idoneo.
La successiva produzione documentale non può sanare l'omissione del deposito richiesto ai fini della procedibilità quando sia ormai tardiva.
art. 24 Cost.
La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della documentazione di notifica non lede il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La previsione processuale sull'improcedibilità è compatibile con il giusto processo.
art. 6 CEDU
L'improcedibilità per omissione di un adempimento preliminare non contrasta con il giusto processo convenzionale; il contraddittorio preventivo non è necessario per questioni di rito rilevabili d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per calcolare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la documentazione che comprovi tale notificazione, perché da essa dipende la verifica della tempestività e della procedibilità dell'impugnazione.
- Quando la sentenza è stata notificata via PEC, il deposito richiesto ai fini della procedibilità non si esaurisce nella copia autentica della decisione, ma deve comprendere anche i messaggi PEC di spedizione e ricezione in formato idoneo a dimostrare la notificazione.
- La mancanza della documentazione sulla notificazione della sentenza determina improcedibilità del ricorso per cassazione ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'eventuale mancata contestazione del controricorrente possa sanare il vizio.
- L'improcedibilità per omissione del deposito ex art. 369 c.p.c. è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché attiene a un adempimento preliminare e non eccessivamente oneroso, funzionale a presidiare l'ordine del processo di legittimità.
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