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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42065/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione presso terzi promossa sulla base di un’ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c., la società debitrice esecutata propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo di avere già pagato gli importi dovuti al creditore. Il giudice dell’esecuzione negò la sospensione. Il giudizio di merito sull’opposizione fu quindi promosso dallo stesso creditore procedente. Il Giudice di Pace rigettò la domanda ritenendo il creditore opposto carente di interesse ad agire; il Tribunale confermò. In cassazione il ricorrente dedusse quattro motivi, ma la Corte ha rilevato preliminarmente un vizio radicale del giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, poiché non erano stati evocati i terzi pignorati (Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.A. e Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.).

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione è fondata sulla regola per cui, nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; la mancata integrazione del contraddittorio rende nullo l’intero processo ed impone la rimessione al primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    ordinanza di assegnazione di crediti emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c.

    il provvedimento di assegnazione rileva nel processo esecutivo presso terzi e incide direttamente sulla posizione del terzo pignorato.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.

    l’opposizione all’esecuzione proposta nel corso dell’esecuzione deve svolgersi con il contraddittorio integro rispetto ai soggetti la cui sfera giuridica è incisa dall’esito del processo esecutivo.

  • art. 543 c.p.c.

    espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c.

    nei procedimenti di espropriazione presso terzi il terzo pignorato è parte necessaria nei giudizi di opposizione esecutiva.

  • art. 375 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata solo per il rito camerale in cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata solo per il deposito delle memorie nel procedimento di legittimità.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.

    se il difetto di litisconsorzio necessario non viene rilevato nei gradi di merito, il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    cassazione, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

    la Cassazione, accertata la nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario, deve cassare e rinviare al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive relative a un’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell’intero processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Se il vizio di litisconsorzio necessario non è sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado.
  • L’assegnazione dei crediti pignorati incide direttamente sulla sfera patrimoniale del terzo pignorato, il quale ha quindi interesse diretto a partecipare al giudizio che metta in discussione la validità o l’efficacia degli atti esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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