Cassazione Penale, Ordinanza n. 28407/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania in relazione a un reato tributario ex art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Dal testo emerge che il primo motivo di ricorso era ritenuto assolutamente generico, perché fondato su affermazioni di critica generale alla sentenza senza specifici e puntuali rilievi. Un ulteriore motivo riguardava la prescrizione: il ricorrente ne sosteneva la maturazione, ma la Corte ha rilevato che la prescrizione era stata interrotta mediante processo verbale di constatazione del 18.10.2016 e che, tenuto conto anche della recidiva reiterata contestata, il termine massimo ordinario era pari a 12 anni, aumentato di un quarto fino a 15 anni; pertanto, per i reati ascritti e con riferimento al periodo d'imposta 2011, la prescrizione non era ancora maturata, essendo indicata come data più breve di maturazione il 30.9.2027.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e quindi non scrutinabile, e ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, poiché il termine prescrizionale risultava interrotto e comunque non ancora decorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, richiamando anche il principio della Corte costituzionale n. 186/2000 in tema di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per qualificare il reato tributario oggetto del giudizio
art. 17 comma 1 D.Lgs. 74/2000
richiamato come base per ritenere l'interruzione della prescrizione mediante processo verbale di constatazione del 18.10.2016
richiamato per porre a carico del ricorrente le spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: doglianze meramente generiche o apodittiche sulla decisione impugnata sono inammissibili.
- La deduzione della prescrizione è infondata quando risulti l'interruzione del termine e il calcolo complessivo del termine massimo, comprensivo degli aumenti previsti per circostanze rilevanti come la recidiva, conduca a una scadenza non ancora maturata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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