Cassazione Penale, Sentenza n. 45579/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva escluso la gravità indiziaria per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e aveva altresì escluso l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. per i reati collegati (tra cui corruzione ex artt. 318, 319 e 321 c.p.), disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Il motivo di ricorso in Cassazione era un vizio della motivazione: si censurava il richiamo, da parte del Tribunale del riesame, a una "motivazione per relationem" riferita a un'ordinanza emessa nei confronti di Nicola Schiavone che, secondo il ricorrente, non sarebbe stata ancora depositata al momento del provvedimento, con conseguente carenza o inesistenza della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione sufficiente, anche se sintetica, spiegando perché gli elementi a carico di Vincenzo Bove non erano idonei a ritenere la sua partecipazione al sodalizio e l'esistenza della finalità di agevolare il "clan dei Casalesi"; e ha osservato che l'ordinanza relativa a Nicola Schiavone era stata depositata durante la pendenza dei termini del ricorso (deposito 22/06/2022, notifica 24/06/2022), mentre l'ordinanza contro Bove era stata depositata il 14/06/2022 con notifica 20/06/2022, sicché il rinvio per relationem era legittimo perché il contenuto del provvedimento richiamato era noto alle parti e poteva essere censurato. Per questi motivi la censura del pubblico ministero è stata ritenuta manifestamente infondata e il provvedimento del Tribunale del riesame è stato confermato di fatto (ricorso dichiarato inammissibile).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
La Corte ha ritenuto che mancassero elementi idonei a dimostrare la partecipazione di Bove al sodalizio criminoso; il riesame ha motivato, anche sinteticamente, l'insussistenza della gravità indiziaria per questo reato.
art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante per delitti con finalità mafiosa)
L'aggravante connessa alla finalità di agevolazione del clan è stata esclusa dal Tribunale del riesame e la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione, non sussistendo indizi sufficienti per tale aggravante.
artt. 318, 319, 321 cod. pen. (ipotesi di corruzione e reati connessi)
I reati di corruzione contestati sono stati valutati dal riesame nel loro complesso; la decisione ha ritenuto che, anche con riferimento a tali fattispecie, non emergessero elementi che giustificassero il mantenimento della misura per il collegamento mafioso nelle forme contestate.
Principio giurisprudenziale della "motivazione per relationem"
La Corte ha confermato che il rinvio per relationem è ammissibile quando il provvedimento richiamato è depositato e il suo tenore è noto alle parti in tempo utile, mentre la sua utilizzazione è criticabile se il documento non è accessibile o non è noto alle parti.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima solo se il provvedimento richiamato è effettivamente depositato e il suo contenuto è noto alle parti: diversamente, il riferimento può integrare un vizio della motivazione.
- Il giudice del riesame può motivare anche in termini sintetici, purché risulti chiaramente perché gli elementi indiziari non sono ritenuti idonei a configurare la partecipazione al sodalizio o l'aggravante mafiosa.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è sufficiente una censura generica sulla motivazione: occorre indicare in modo specifico le lacune o le violazioni di legge; le doglianze vaghe e non particolate sono spesso dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
- La tempestività del deposito e delle notifiche dei provvedimenti è rilevante per valutare la legittimità del rinvio per relationem: le date di deposito e di notifica possono incidere sulla legittimità del richiamo ad altro provvedimento.
- Quando si contesta l'insussistenza della gravità indiziaria o l'esclusione di un'aggravante, la contestazione deve confrontarsi con i ragionamenti esposti nel provvedimento impugnato e indicare in che punto la valutazione sarebbe illogica o priva di supporto probatorio.
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