Cassazione Penale, Ordinanza n. 35278/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma, con conferma della condanna già pronunciata in appello e senza alcuna declaratoria di prescrizione né concessione delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma. I fatti emergono solo in via sintetica dal testo: il giudizio riguarda il delitto di ricettazione. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato ex art. 648 c.p., sostenendosi che il termine non fosse ancora decorso. Con il secondo motivo si censurava la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospettando illogicità manifesta. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il termine di prescrizione va calcolato sulla fattispecie base, punita con pena massima di otto anni, con conseguente termine di dieci anni ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., non ancora decorso. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza di merito aveva escluso elementi positivi e valorizzato elementi negativi, tra cui i precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
Per il calcolo della prescrizione si deve avere riguardo alla fattispecie base del reato di ricettazione, che nel caso considerato prevede una pena massima di otto anni di reclusione.
Il termine ordinario di prescrizione è stato individuato in dieci anni, sulla base della pena edittale massima della fattispecie base.
È stato richiamato per confermare il computo del termine prescrizionale e la sua mancata maturazione alla data della decisione.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è ritenuto legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e può disattendere gli altri, senza necessità di confutarli tutti singolarmente.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, quando il reato presenti una fattispecie base con una determinata pena massima, il termine va calcolato con riferimento a tale cornice edittale, salvo specifiche ragioni normative diverse.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sulla congruità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, se la motivazione del giudice di merito non presenta evidenti illogicità.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi prospettati dalle parti: è sufficiente che richiami quelli reputati decisivi o comunque significativi, potendo gli altri ritenersi implicitamente superati.
- La manifesta infondatezza dei motivi e la loro non deducibilità in cassazione conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35256/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35257/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35258/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35259/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35260/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35261/2025 del 29/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →