Cassazione Penale, Sentenza n. 36270/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e carenza di motivazione: il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per "sopravvenuta revoca del sequestro" senza riesaminare la legittimità del decreto di convalida del sequestro come disposto dalla Corte di cassazione (sent. n. 11244/2025). La revoca era conseguente all'ordinanza di annullamento poi stessa annullata dalla Cassazione, per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare nuovamente la fondatezza del decreto di convalida e motivare la sopravvenuta carenza di interesse, non limitarsi a dichiarare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale del riesame e rinviando gli atti al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio dovesse riesaminare la legittimità del decreto di convalida del sequestro nei limiti indicati dalla sentenza di annullamento e ha censurato la totale carenza e illogicità della motivazione del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità per una sopravvenuta revoca non adeguatamente illustrata.
Norme richiamate
Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e limitato all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi non indicati dalla Corte, salvo nuovi elementi di fatto sopravvenuti.
art. 325, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che il ricorso in cassazione non sospende l'efficacia dell'ordinanza del Tribunale del riesame; la Corte osserva però che la revoca del sequestro disposta in esecuzione di un'ordinanza poi annullata può essere a sua volta revocata dal giudice del rinvio e non determina automaticamente l'inammissibilità del riesame.
Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014
Giurisprudenza richiamata per il principio che il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione e limitato all'esame del punto indicato nell'annullamento, salvo nuovi elementi.
Sez. 2, n. 5320 del 05/12/1994 (dep. 1995)
Richiama il principio secondo cui la carenza di interesse all'impugnazione è causa di inammissibilità anche nel giudizio di rinvio, ma tale carenza deve essere sopravvenuta per cause diverse dal provvedimento annullato; non vale quando la sopravvenienza è causata dagli effetti di un'ordinanza poi annullata.
Sez. 4, n. 27964 del 07/06/2001
Confermato il principio che permane l'interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità della misura cautelare reale anche se la misura è stata revocata, quando la decisione abbia rilevanza per la posizione complessiva del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio (art. 627 c.p.p.) deve riesaminare i punti espressamente richiamati dalla Cassazione e non può limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenienze prodotte da provvedimenti che la Cassazione stessa ha annullato.
- La mera revoca della misura cautelare non determina automaticamente la carenza di interesse all'impugnazione: se la revoca è conseguenza di un provvedimento poi annullato, l'interesse a ottenere una decisione sulla legittimità della misura permane.
- L'esistenza di una revoca o restituzione dei beni non esclude che il giudice compia comunque un nuovo esame sulla legittimità del decreto di convalida qualora la Cassazione abbia disposto il rinvio per emendare vizi precedentemente riconosciuti.
- Il pubblico ministero conserva interesse al nuovo giudizio quando la decisione sulla legittimità della misura incide sull'utilizzabilità degli atti o sulla possibilità di emettere nuovi provvedimenti cautelari.
- La motivazione del provvedimento di riesame deve indicare chiaramente i fatti e le ragioni temporali e giuridiche della sopravvenuta carenza d'interesse, soprattutto se la sopravvenienza dipende da provvedimenti successivamente annullati.
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