Cassazione Civile, Ordinanza n. 31697/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Nigeria aveva chiesto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. La domanda era stata respinta dalla Commissione territoriale, poi dal Tribunale e infine dalla Corte d'appello. La decisione di merito aveva ritenuto non credibile il racconto personale, secondo cui il richiedente era fuggito dal proprio Paese per il timore di essere ucciso dai familiari di un apprendista deceduto in un incendio verificatosi nel negozio di scarpe in cui lavorava, nonché dai proprietari dei negozi coinvolti. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: con i primi due ha contestato il diniego della protezione sussidiaria, lamentando sia la valutazione di non credibilità della vicenda sia il mancato apprezzamento della situazione di violenza indiscriminata in Nigeria, richiamando in particolare notizie sulla città di Kano tratte dal sito "viaggiare sicuri"; con il terzo ha censurato il diniego della protezione umanitaria, deducendo l’esistenza di un percorso di integrazione in Italia e il pregiudizio derivante da una precedente permanenza in Libia, dove avrebbe subito detenzione per oltre due anni; con il quarto ha lamentato il mancato espletamento di un interrogatorio libero, ritenuto necessario per chiarire la propria credibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, fossero generiche e non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha osservato che la Corte territoriale aveva motivatamente escluso l’attendibilità del racconto e la presenza dei presupposti della protezione sussidiaria; una volta accertata l’inattendibilità della vicenda narrata, non sussisteva ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, neppure con riguardo alla protezione da parte delle autorità statali. Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, la Corte ha ribadito che l’accertamento della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato è apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto, il ricorso faceva riferimento soprattutto a Kano e a fonti non adeguatamente spendibili o non specificamente dedotte in appello. Sulla protezione umanitaria, la Corte ha richiamato la disciplina applicabile ratione temporis, ha rilevato la mancanza di allegazioni individualizzanti specifiche in ordine alla vulnerabilità e all’integrazione in Italia, e ha ritenuto generica anche la doglianza relativa alla Libia, non essendo indicato quando e come tale profilo fosse stato introdotto nel giudizio di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251 del 2007
una volta ritenuta inattendibile la vicenda narrata, non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa in relazione al rischio di danno grave di cui alle lettere a) e b)
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007
l'inattendibilità del racconto esclude la necessità di cooperazione istruttoria officiosa per il rischio di danno grave fondato sulla vicenda personale
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
la verifica della violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'accertamento di fatto sulla violenza indiscriminata è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso per cassazione
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ha motivatamente escluso la credibilità del narrato posto a fondamento della domanda di protezione, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre la versione dei fatti, ma deve confrontarsi specificamente con il decisum e indicare gli errori giuridici o motivazionali denunciati.
- La doglianza sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 attiene a un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, in cassazione, è scrutinabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Se il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile, non sorge l'obbligo per il giudice di attivare una cooperazione istruttoria officiosa sulla vicenda personale ai fini della protezione sussidiaria fondata sul rischio individuale.
- La censura relativa alla protezione umanitaria deve indicare elementi concreti, individualizzanti e già allegati nei gradi di merito, idonei a fondare la vulnerabilità e il bilanciamento comparativo con il livello di integrazione in Italia; affermazioni generiche sulla situazione del Paese d'origine non sono sufficienti.
- Le doglianze fondate su fatti relativi al Paese di transito o su fonti informative non richiamate in modo specifico nei giudizi di merito difettano di autosufficienza se non viene indicato quando, come e dove tali questioni siano state introdotte nel processo.
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