Cassazione Civile, Ordinanza n. 04074/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022, verificata sulla base della memoria depositata e della domanda trasmessa all'Ufficio con attestazione del pagamento della prima rata. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese processuali sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un atto di irrogazione sanzioni dell'importo di 21.621,29 euro, relativo al recupero di un credito d'imposta per accise non spettante, qualificato come carbon tax. Sosteneva la spettanza del credito, anche perché alcuni precedenti atti impositivi erano stati annullati in autotutela dall'Ufficio. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, affermando che l'annullamento in autotutela degli atti di recupero non comportava, di per sé, il riconoscimento della legittimità della compensazione mediante utilizzo del credito, se questo restava comunque non spettante. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha poi comunicato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022, avendo presentato domanda il 30 settembre 2023 e documentato anche il versamento della prima rata.
Norme richiamate
L'adesione alla definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- L'adesione rituale alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la parte ricorrente documenta l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, la Corte può dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'annullamento in autotutela di precedenti atti impositivi non implica, di per sé, il riconoscimento della spettanza del credito poi utilizzato in compensazione, se il credito resta non spettante.
Come è indicizzato
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