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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03527/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, compreso il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti e il rigetto del concordato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma. Il primo motivo censurava la ritenuta tardività della dichiarazione di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sostenendo che la domanda sarebbe stata tempestiva. Il secondo motivo contestava il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti, deducendo l'erroneità della motivazione della Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 599-bis, comma 1, c.p.p., non basta la sola istanza di concordato dell'imputato se non interviene entro il termine anche l'assenso del pubblico ministero; ha inoltre rilevato la genericità del motivo rispetto a un'ulteriore ratio decidendi della decisione di merito, fondata anche sulla non congruità della pena proposta. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque generico, poiché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sul riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Ai fini del rispetto del termine per il concordato in appello non è sufficiente la sola istanza dell'imputato: entro il termine deve intervenire anche l'assenso del pubblico ministero, altrimenti opera la decadenza.

  • art. 80, co. 2, D.P.R. 309/1990

    La Corte territoriale aveva congruamente motivato il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concordato in appello, il rispetto del termine decadenziale richiede non solo la presentazione della richiesta da parte dell'imputato, ma anche l'assenso del pubblico ministero entro lo stesso termine.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non meramente apparente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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