Sentenza del 29/03/2022 n. 10021 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo alla compravendita di un suolo edificabile (rogito 27/06/2003) per forte discordanza tra valore dichiarato (Euro 465.000,00) e valore accertato (Euro 1.085.220,00). L'Agenzia censurava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona che aveva ritenuto l'avviso carente di motivazione in quanto fondato sulla comparazione con un solo immobile e su dati OMI. Il ricorso si fondava su cinque motivi, dei quali la Corte ha accolto i primi due (carente applicazione degli artt. 51 e 52 DPR n.131/1986) ritenendo invece che l'avviso fosse basato su una combinazione di elementi (due atti comparativi e i dati OMI) idonei a formare la motivazione e che la valutazione comparativa poteva anche, se conforme ai parametri normativi, fondarsi su un atto unico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona nella parte relativa ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità. In sostanza l'impugnazione dell'Agenzia è parzialmente accolta: la pronuncia di merito è annullata e la controversia torna in appello per un nuovo esame confrontando la documentazione del contribuente con la totalità dei dati a fondamento dell'atto amministrativo.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
Stabilisce il valore da assumere ai fini d'imposta (valore dichiarato o valore venale in comune commercio) e i criteri di controllo (trasferimenti, divisioni, perizie giudiziarie entro tre anni, reddito capitalizzato, altri elementi). La Corte ribadisce che i criteri sono pariaordinati e che, ai fini della comparazione, può essere utilizzato anche un unico atto conforme ai parametri temporali e oggettivi richiamati dalla norma.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
art. 52, commi 1, 2 e 2-bis
Disciplina l'avviso di rettifica e liquidazione: contenuto minimo e requisito della motivazione. La Corte sottolinea che la motivazione deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; se l'avviso richiama atti non conosciuti dal contribuente questi devono essere allegati, pena nullità dell'accertamento.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43
art. 43, comma 1, lett. a
Indica che la base imponibile per le imposte proporzionali è il valore indicato in atto dalle parti salvo i casi previsti. La Corte conferma che l'ufficio può controllare la congruità del valore dichiarato e rettificare se emerge valore venale superiore.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 2 e art. 35, comma 3
Norme procedurali e di prova applicabili al contenzioso tributario; pur essendo richiamate in motivi assorbiti, la Corte non ha ritenuto necessario il loro esame perché ha accolto i primi due motivi e ha rimesso la valutazione di merito alla Commissione regionale.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 (motivi di cassazione)
Fondamento giuridico dei motivi di cassazione formulati (violazione di legge e vizi di motivazione/omissione). La Corte ha ritenuto fondati i motivi di cui al n.3 (violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 DPR 131/1986) e ha assorbito gli altri.
Massime di principio
- Per rettificare il valore dichiarato ai fini delle imposte sui trasferimenti immobiliari l'ufficio può utilizzare come parametro comparativo trasferimenti, divisioni e perizie entro tre anni e altri elementi (reddito capitalizzato, indicazioni comunali). Tali criteri sono pariaordinati.
- La comparazione ai fini dell'accertamento può fondarsi anche su un unico atto comparabile purché questo soddisfi i parametri temporali e oggettivi richiesti dalla norma; non è sempre necessaria la pluralità di atti comparativi.
- I valori OMI hanno valenza indicativa di massima e, da soli, non sono sufficienti a giustificare una rettifica del valore; devono essere integrati da elementi più specifici (atti comparativi, perizie, caratteristiche urbanistiche, stato delle opere di urbanizzazione ecc.).
- L'avviso di rettifica deve contenere una motivazione chiara con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; se richiama documenti non in possesso del contribuente questi devono essere allegati all'atto chiamato in causa.
- Se l'amministrazione fornisce una motivazione che combina comparabili e dati OMI, il giudice d'appello deve confrontare esaustivamente la documentazione del contribuente con la totalità degli elementi amministrativi a fondamento dell'atto; in caso di valutazione carente la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame.
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