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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29723/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pinto è stato condannato per il delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate (art. 81 c.p.m.p.) con l'aggravante del grado, per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook, in data 07/10/2016 e 06/07/2017, espressioni ritenute ingiuriose e denigratorie verso lo Stato e il Governo. In ricorso in Cassazione ha articolato sei motivi: (1) sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 c.p.m.p. per l'assenza dell'autorizzazione del Ministro della Giustizia (paragonata all'art. 313 c.p. 3 per l'art. 290 c.p.), deducendo irragionevolezza e violazioni costituzionali (art. 3, 24 e 112 Cost.); (2) contestare la qualificazione di vilipendio sostenendo che si trattava di critica politica; (3) mancanza dell'elemento soggettivo (intenzione di offendere); (4) riconoscimento della scriminante dell'art. 51 cod. pen. (diritto di critica) soprattutto nel contesto dei social network; (5) travisamento del significato del termine "rivolta"; (6) motivazione contraddittoria circa la rilevanza del linguaggio dei social network.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull'assenza dell'autorizzazione ministeriale, ritenendo giustificata la diversa disciplina militare (maggiore gravità del reato e dovere di fedeltà del militare) e qualificando l'autorizzazione come atto politico non equivalente a una garanzia processuale. Ha confermato la condanna per vilipendio valutando congruamente la gratuità e la portata offensiva delle espressioni pubblicate, ha ritenuto presente il dolo generico richiesto dalla norma anche alla luce delle ammissioni dell'imputato, e ha escluso l'applicabilità della scriminante dell'art. 51 cod. pen. pur tenendo conto del contesto dei social network. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme" e il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e della motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.m.p. (Codice penale militare di pace)

    Norma incriminatrice del vilipendio commesso da militari; la Corte la interpreta come più grave rispetto all'analogo reato comune e giustifica l'assenza dell'autorizzazione ministeriale per la procedibilità.

  • art. 290 cod. pen.

    Fattispecie di vilipendio nel codice penale comune, sanzionata solo con multa; usata in confronto per giustificare il diverso trattamento sanzionatorio applicato ai militari.

  • art. 313 cod. pen., comma 3

    Norma che disciplina la condizione di procedibilità con autorizzazione ministeriale in talune ipotesi penali (richiamata a confronto con la disciplina militare).

  • art. 2, d.l. n. 200/2008

    Richiamato come fonte che ha abrogato per il reato militare la precedente previsione dell'autorizzazione; la Corte ne rileva l'effetto senza considerarlo illegittimo.

  • R.d.l. n. 1386/1941, art. 3 (richiamato)

    Norma storica la cui abrogazione è stata menzionata nel quadro delle modifiche normative richiamate dal ricorrente; citata a contesto storico-normativo.

  • art. 51 cod. pen.

    Scriminante (stato di necessità/adempimento di un dovere) invocata dal ricorrente come diritto di critica politica; la Corte ha ritenuto inapplicabile la scriminante perché le espressioni risultano gratuite, volgari e idonee a suscitare disprezzo verso le istituzioni.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella censura di presunta discriminazione/irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio tra militari e cittadini; la Corte ritiene che non sia violato perché la diversa disciplina è giustificata dalla posizione del militare.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente in riferimento alla tutela difensiva e alla prevedibilità delle garanzie processuali; la Corte ritiene che l'autorizzazione ministeriale non costituisca una garanzia processuale di tale tipo.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di obbligatorietà dell'azione penale; la Corte ritiene che l'assenza della condizione di procedibilità non limiti illegittimamente l'obbligatorietà o la prevedibilità dell'azione penale.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 531/2000 (giurisprudenza)

    Precedente richiamato a sostegno del principio che la severità del codice militare è una scelta del legislatore e che solo in presenza di manifesta irragionevolezza la Corte costituzionale può intervenire.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (es. Sez. 1 n. 45074/2010; Sez. 1 n. 3739/1972; Sez. 1 n. 28730/2013; Sez. 1 n. 35988/2019; Sez. 5 n. 31263/2020; Sez. 1 n. 1903/2017; Sez. U n. 6402/1997; Sez. 2 n. 37295/2019)

    Richiami giurisprudenziali usati per: definire l'autorizzazione ministeriale come atto politico; delimitare il concetto di vilipendio e i limiti della critica politica; affermare il principio della "doppia conforme" e la limitazione del sindacato della Cassazione sulla valutazione di merito.

Massime di principio

  • Per i militari il dovere di fedeltà alle istituzioni comporta limiti più stringenti alla libertà di espressione: espressioni volgari e gratuitemente denigratorie verso Stato e istituzioni possono integrare il reato di vilipendio anche se pubblicate sui social network.
  • La diversa disciplina penale applicabile ai militari (art. 81 c.p.m.p.) rispetto ai cittadini comuni (art. 290 c.p.) è legittima quando è ragionevolmente fondata sulla maggiore gravità e sul dovere di lealtà connesso alla qualità personale dell'autore.
  • L'autorizzazione del Ministro della Giustizia, prevista in alcune fattispecie come condizione di procedibilità, è qualificata dalla giurisprudenza come atto politico; la sua mancanza per i reati militari non configura necessariamente una lesione di garanzie costituzionali.
  • Il diritto di critica politica protegge esternazioni dure ma trova un limite nelle espressioni gratuite, volgari o lesive del prestigio dello Stato e delle istituzioni; il mezzo (es. social network) non per sé elimina la rilevanza penale di affermazioni offensive.
  • Il dolo richiesto per il reato di vilipendio può ritenersi soddisfatto dalla consapevolezza e volontà di usare espressioni offensive e dispregiative, indipendentemente da un articolato intento sovversivo o da una motivazione politica sottostante.
  • In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove quando motivazioni e valutazioni non risultino manifestamente illogiche; il principio della "doppia conforme" rafforza la tutela delle valutazioni di merito.

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