Cassazione Penale, Sentenza n. 914/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e due episodi di riciclaggio. I motivi di ricorso erano: (1) vizio motivazionale e violazione di legge sulla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione, con particolare contestazione dell'assenza di elementi che delineassero il ruolo specifico di Lonetti nel gruppo; (2) mancanza e illogicità della motivazione riguardo ai reati-fine (riciclaggio), lamentando che non sarebbe provata la consapevolezza dell'origine illecita del denaro; (3) carenza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, invocando il “tempo silente”, l'assenza di contatti successivi e l'esiguità degli episodi contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, richiamando il principio per cui la cassazione delle misure cautelari è ammessa solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione e non per rivisitare i fatti. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito esaustiva motivazione sulla struttura e le modalità operative dell'associazione, sull'idoneità degli elementi a dimostrare la partecipazione dell'imputato anche in funzione di base per la gestione del denaro e sulla sussistenza delle esigenze cautelari alla luce delle caratteristiche personologiche dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ai sensi delle disposizioni vigenti.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'art. 606 c.p.p. per precisare i limiti del sindacato in cassazione: è consentita la censura per violazione di legge e per manifesta illogicità della motivazione, mentre non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o una diversa ricostruzione probatoria.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Riferimento alla procedura con contraddittorio scritto adottata per il trattamento del ricorso; utilizzata come norma processuale organizzativa senza impatto sul merito delle censure.
Applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive l'inserimento nella cartella personale del detenuto delle decisioni rilevanti; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto per l'adempimento.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari è fondamentale limitare le censure a violazioni di legge o a manifesti errori di logica: non si otterrà successo proponendo una semplice diversa interpretazione dei fatti o una rivalutazione probatoria.
- Quando si contesta la motivazione relativa alla sussistenza di un'associazione per delinquere è necessario individuare specifiche omissioni, contraddizioni o errori di diritto nella motivazione del giudice di merito, non affermare genericamente che non emergerebbe il ruolo dell'imputato.
- Per contestare la consapevolezza dell'origine illecita del denaro (riciclaggio) occorre dimostrare l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio idoneo a collegare il comportamento dell'imputato alla conoscenza della provenienza illecita: in cassazione però tale censura rischia di essere considerata una ricostruzione alternativa dei fatti e quindi inammissibile.
- Avverso la decisione sulle esigenze cautelari è utile focalizzarsi su punti di diritto o su palese illogicità della valutazione (es. uso di presunzioni non motivate o applicazione erronea dei criteri normativi): semplici argomentazioni sul tempo trascorso o sulla mancanza di nuovi contatti, se non connesse a errori logico-giuridici nel provvedimento, difficilmente bastano in cassazione.
- In fase di impugnazione conviene segnalare con precisione quali passaggi motivazionali si ritiene carenti o contraddittori e, se possibile, riferirsi a precedenti di legittimità che dimostrino la violazione di specifiche regole di diritto, poiché la Corte di Cassazione esercita controllo di nomofilachia e di legalità più che di merito.
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