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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19950/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente la querela da parte della persona offesa: la vittima si sarebbe limitata a dichiarare i fatti "per ogni effetto di legge" e, secondo il ricorrente, tale dichiarazione non sarebbe configurabile come querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo non ha colto e non ha criticato specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Secondo la Corte, il ricorso non ha operato il puntuale confronto richiesto con la motivazione della Corte d'appello, limitandosi a riprodurre una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui la dichiarazione della persona offesa, nel contesto e con la condotta complessiva tenuta (recarsi in ufficio di polizia giudiziaria nonostante l'avviso), poteva essere interpretata come querela e come volontà di chiedere il perseguimento dell'autore del reato. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare i limiti con cui il motivo è stato enunciato nella esposizione, ossia la necessità di enunciare il motivo nei termini strettamente necessari per la motivazione in cassazione.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la carenza di tale confronto puntuale rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte l'ha applicato per imporre la sanzione di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013)

    Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013

    Precedente richiamato per il principio secondo cui la funzione dell'impugnazione è critica argomentata e che l'assenza di specifico confronto con la motivazione determina l'inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.6, n. 40770 del 09/11/2006)

    Sez.6, n. 40770 del 09/11/2006

    Precedente utilizzato per sostenere che una dichiarazione può essere interpretata come querela quando, nella valutazione del giudice di merito, essa esprima la volontà della persona offesa di chiedere il perseguimento dell'autore del reato, indipendentemente da formule sacramentali.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, come parametro per valutare i profili di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mancata indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso comporta l'inammissibilità.
  • La forma esteriore di una dichiarazione della persona offesa non è determinante: formule non tecniche o generiche (es. dichiarazioni "per ogni effetto di legge") possono essere interpretate come querela se, in base al contesto e alla condotta complessiva della vittima, risulta la volontà di chiedere il perseguimento dell'autore del reato.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la portata e la volontà comunicata dalla persona offesa; in cassazione va quindi censurata specificamente quella valutazione per poter ottenere l'ammissione del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e pagamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), soprattutto se emerge una responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Prassi difensiva consigliata: nel proporre ricorso impugnatorio, indicare esattamente i passi della motivazione che si intendono censurare, spiegare punto per punto perché la valutazione del giudice è erronea (con riferimenti probatori e giuridici), e offrire una ricostruzione alternativa ben documentata per evitare il vizio di non confronto.

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