Cassazione Penale, Ordinanza n. 28753/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, perché, per effetto della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. La decisione non esamina il merito delle censure, perché rileva in via preliminare un vizio formale del ricorso: dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., applicando il principio tempus regit actum e disponendo la declaratoria de plano ex art. 605, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
Salvo che la parte non vi provveda personalmente
La soppressione dell'inciso ha comportato che, dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. eliminando la possibilità per la parte di provvedere personalmente alla sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, in applicazione del principio tempus regit actum.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
È la base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo della sottoscrizione richiesta dalla legge.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore munito di specifica abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
- Il difetto di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista integra causa di inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p., rilevabile d'ufficio e dichiarabile senza formalità.
- La disciplina processuale sopravvenuta si applica immediatamente agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore secondo il principio tempus regit actum.
- In caso di ricorso inammissibile per una violazione processuale imputabile al ricorrente, può essere disposta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ove non risulti assenza di colpa.
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