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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39202/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Arca Gabriele impugnava la conferma della condanna per il delitto di truffa continuata (art. 640 c.p.), contestando: 1) la valutazione della prova da parte della Corte territoriale dopo la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Salisci Giovanni, sostenendo che l'espunzione comprometteva il quadro probatorio a suo carico; 2) l'errata qualificazione della sua responsabilità penale, sostenendo di essere stato mero collaboratore tecnico della ditta Amplismart e di non aver ottenuto profitti illeciti né consapevolezza degli artifizi posti in essere; 3) l'eccessività della pena in violazione degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, ritenendo che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e dettagliata sui fatti e sulle prove residuate dopo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato, nonché sulla centralità del ruolo dell'imputato nelle condotte fraudolente e sulla sussistenza degli elementi materiali e psicologici del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    norma richiamata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; citata quale norma procedurale che ha disciplinato la trattazione del ricorso

  • art. 640 cod. pen.

    norma sostanziale incriminatrice applicata alla fattispecie come truffa continuata; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistenti gli elementi materiali e psicologici del reato in capo all'imputato

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    norme sul regime sanzionatorio e sul calcolo della pena; la Corte d'appello ha valutato congrua la pena inflitta tenendo conto di precedenti, professionalità e serialità delle condotte

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e con confronto critico preciso con la motivazione impugnata; censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
  • L'inutilizzabilità di dichiarazioni di un coimputato non impedisce al giudice di valorizzare gli altri elementi probatori: la sentenza d'appello deve però motivare compiutamente perché le prove residue siano sufficienti.
  • La mancanza di evidenze di trasferimenti diretti di denaro al singolo imputato non esclude la sua responsabilità se emergono elementi oggettivi e dichiarativi che individuano un ruolo centrale nella gestione delle attività fraudolente e nel conseguimento del profitto.
  • Per escludere l'elemento soggettivo (dolo) non è sufficiente rilevare l'assenza di risposta alle lamentele dei clienti se è provata la partecipazione attiva e coordinata nelle condotte ingannevoli.
  • Nella quantificazione della pena la Corte valuta precedenti specifici, la serialità, la professionalità dell'esecuzione del reato e può discostarsi dai minimi per giustificati motivi; le doglianze sull'entità della pena richiedono motivazione puntuale sul punto.

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