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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24378 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze - Dichiarazione secondo il principio di competenza - Cessione di azienda - Annullamento dell'atto - Irrilevanza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva ceduto un'azienda nel 2000 realizzando una plusvalenza, ma non l'aveva dichiarata ritenendo che l'operazione fosse poi venuta meno. Nel 2003, infatti, il giudice civile aveva annullato la vendita e la contribuente aveva restituito il prezzo incassato. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la plusvalenza doveva essere dichiarata nell'anno di formale realizzazione della cessione, indipendentemente dall'incasso effettivo e dall'eventuale successivo annullamento, il quale avrebbe costituito un autonomo evento fiscalmente rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda doveva essere dichiarata nel periodo di competenza, cioè nel 2000. L'annullamento della vendita e la successiva restituzione del prezzo costituiscono un evento fiscalmente autonomo, da rilevare come perdita nel periodo in cui si è verificato, senza poter retroattivamente eliminare la plusvalenza originaria. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 89 TUIR

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate insieme all'art. 109 TUIR quale base della censura relativa alla corretta imputazione temporale dei componenti reddituali.

  • Art. 109 TUIR

    È interpretato nel senso che i componenti positivi e negativi di reddito devono essere imputati al periodo di competenza previsto dalla legge, senza che il contribuente possa scegliere liberamente l'anno in cui dichiararli.

  • Principio di competenza fiscale

    Gli incrementi patrimoniali si denunciano secondo il criterio della competenza, che è inderogabile.

    La plusvalenza deve essere dichiarata nel periodo in cui la cessione dell'azienda si perfeziona formalmente, a prescindere dal momento dell'incasso e dalla possibilità di un successivo annullamento dell'atto.

Massime di principio

  • La tassazione di una plusvalenza deve essere determinata secondo il periodo di competenza stabilito dalla legge, non secondo il momento dell'effettivo incasso né secondo valutazioni prognostiche su possibili eventi futuri.
  • L'eventuale successivo annullamento, risoluzione o restituzione del prezzo non elimina retroattivamente il componente positivo già maturato: costituisce normalmente un distinto evento fiscale da rilevare nel periodo in cui si verifica.
  • Il contribuente non può rinviare o omettere la dichiarazione di un reddito già formalmente realizzato sulla base della previsione che l'operazione potrebbe essere successivamente annullata.
  • In situazioni analoghe occorre documentare e distinguere temporalmente l'operazione originaria e il successivo evento restitutorio, verificando per quest'ultimo la corretta qualificazione fiscale come perdita o componente deducibile secondo la disciplina applicabile.
  • La decisione riguarda il principio generale di imputazione temporale e non implica automaticamente che ogni restituzione sia deducibile nello stesso modo: la deducibilità dell'evento successivo dipende dalle norme applicabili al soggetto e al periodo d'imposta interessato.

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