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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10294/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida del GIP sostenendo: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 13/12/1989 n. 401 (comma 3) e dell'art. 178 c.p.p. per aver convalidato la misura prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore, con eccessiva compressione del tempo per difendersi e lesione del diritto di difesa; (2) violazione dell'art. 6 comma 2 L. 401/1989 e difetto di motivazione in relazione all'imposizione del duplice obbligo di presentazione; (3) inefficacia della misura perché la richiesta di convalida del P.M. era intervenuta il 25/06/2025, prima della notifica del DASPO (07/07/2025), con conseguente vizio formale/sostanziale

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo (pregiudiziale) fondato: la convalida del provvedimento del Questore non può intervenire prima dello scadere del termine dilatorio di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie. L'inosservanza di tale termine integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., a presidio del diritto di difesa, e non richiede l'allegazione di un interesse ulteriore all'impugnazione. Nel caso concreto la notifica del DASPO è avvenuta il 07/07/2025 ore 18:30 e la convalida il 09/07/2025 ore 15:41, dunque in violazione del termine dilatorio: l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al GIP del Tribunale di Novara per nuovo esame, con istruzione che all'interessato vada dato un ulteriore termine di 48 ore per presentare memorie. Si è disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione; l'annullamento con rinvio non comporta perdita automatica di efficacia delle prescrizioni questorili quando la convalida sia stata esercitata tempestivamente (in termini di legge) dall'autorità giudiziaria, ma qui la nullità è stata accertata e si è disposto il rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6

    Stabilisce l'iter procedurale per l'imposizione dell'obbligo di presentarsi all'Autorità di P.S.: obbligo di comunicazione al Procuratore, termine dilatorio di 48 ore per consentire al destinatario di presentare memorie e necessità che il P.M. richieda la convalida entro tale termine; la convalida giudiziale deve rispettare il termine di 48 ore successivo alla notifica per non determinare perdita di efficacia o nullità.

  • Codice di procedura penale, art. 178

    La Corte ha qualificato l'inosservanza del termine dilatorio come nullità generale prevista dall'art. 178, lett. c), a presidio del contraddittorio e del diritto di difesa; tale nullità è a regime intermedio e non richiede l'allegazione di un interesse ulteriore all'impugnazione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13

    Rilevata dalla Corte costituzionale e richiamata dalla giurisprudenza: le restrizioni della libertà personale (anche minime) sono ammesse solo con garanzie e convalidazione giudiziaria secondo i casi e termini previsti, rispetto dei quali tutela il diritto di difesa.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24

    Richiama l'esigenza di tutela giurisdizionale e la necessità che il contraddittorio, anche cartolare, sia adeguato a garantire il diritto di difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 390

    Richiamato per analogia: l'obbligo di fissare udienza per la convalida orale è adattato al contraddittorio cartolare stabilendo che, a seguito del rinvio, il giudice deve dare avviso all'interessato di un ulteriore termine di 48 ore per deduzioni.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Usato in analogia per spiegare la ratio dei termini di riesame delle misure restrittive: la decisione di controllo tempestiva conserva l'efficacia della misura anche se affetta da vizi; comunque il termine serve a garantire la verifica giurisdizionale immediata.

  • D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 1, comma 1, lett. c) (conv. L. 19 ottobre 2001, n. 377)

    Norma che ha riformulato il comma 3 dell'art. 6 L. 401/1989; richiamata per ricostruire l'iter procedurale e l'obbligo di comunicazione e convalida entro i termini previsti.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale del provvedimento questorile con obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento al destinatario: l'anticipazione determina una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La nullità per violazione del termine dilatorio è di regime intermedio: il destinatario ha interesse a farla valere senza dover allegare un ulteriore pregiudizio concreto; è quindi lecita l'impugnazione fondata sulla sola lesione del diritto di contraddittorio cartolare.
  • Se, malgrado l'anticipata convalida, l'interessato ha comunque esercitato le proprie facoltà difensive (es. depositando memorie), la mera violazione formale del termine può non essere idonea a inficiare la legittimità della convalida; occorre valutare l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa.
  • L'annullamento dell'ordinanza di convalida per vizio di termine può comportare il rinvio a altro giudice per ristabilire il corretto contraddittorio cartolare: il giudice del rinvio deve dare avviso che decorre un ulteriore termine di 48 ore per presentare memorie o deduzioni.
  • L'annullamento con rinvio non determina automaticamente la perdita di efficacia delle prescrizioni questorili se la verifica giurisdizionale è stata esercitata tempestivamente; tuttavia se la convalida giudiziaria è stata anticipata in violazione del termine dilatorio, la misura può essere sospesa o annullata come nel caso esaminato.
  • In pratiche analoghe è opportuno: (a) verificare la data/ora di notifica del provvedimento questorile e della richiesta di convalida del P.M.; (b) se la convalida è intervenuta prima del decorrere di 48 ore, eccepire immediatamente la nullità ex art. 178 c.p.p.; (c) depositare memorie difensive appena possibile per dimostrare l'effettivo esercizio del diritto di difesa qualora si voglia argomentare assenza di pregiudizio.

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