Cassazione Penale, Sentenza n. 10294/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida del GIP sostenendo: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 13/12/1989 n. 401 (comma 3) e dell'art. 178 c.p.p. per aver convalidato la misura prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore, con eccessiva compressione del tempo per difendersi e lesione del diritto di difesa; (2) violazione dell'art. 6 comma 2 L. 401/1989 e difetto di motivazione in relazione all'imposizione del duplice obbligo di presentazione; (3) inefficacia della misura perché la richiesta di convalida del P.M. era intervenuta il 25/06/2025, prima della notifica del DASPO (07/07/2025), con conseguente vizio formale/sostanziale
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo (pregiudiziale) fondato: la convalida del provvedimento del Questore non può intervenire prima dello scadere del termine dilatorio di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie. L'inosservanza di tale termine integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., a presidio del diritto di difesa, e non richiede l'allegazione di un interesse ulteriore all'impugnazione. Nel caso concreto la notifica del DASPO è avvenuta il 07/07/2025 ore 18:30 e la convalida il 09/07/2025 ore 15:41, dunque in violazione del termine dilatorio: l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al GIP del Tribunale di Novara per nuovo esame, con istruzione che all'interessato vada dato un ulteriore termine di 48 ore per presentare memorie. Si è disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione; l'annullamento con rinvio non comporta perdita automatica di efficacia delle prescrizioni questorili quando la convalida sia stata esercitata tempestivamente (in termini di legge) dall'autorità giudiziaria, ma qui la nullità è stata accertata e si è disposto il rinvio.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6
Stabilisce l'iter procedurale per l'imposizione dell'obbligo di presentarsi all'Autorità di P.S.: obbligo di comunicazione al Procuratore, termine dilatorio di 48 ore per consentire al destinatario di presentare memorie e necessità che il P.M. richieda la convalida entro tale termine; la convalida giudiziale deve rispettare il termine di 48 ore successivo alla notifica per non determinare perdita di efficacia o nullità.
Codice di procedura penale, art. 178
La Corte ha qualificato l'inosservanza del termine dilatorio come nullità generale prevista dall'art. 178, lett. c), a presidio del contraddittorio e del diritto di difesa; tale nullità è a regime intermedio e non richiede l'allegazione di un interesse ulteriore all'impugnazione.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13
Rilevata dalla Corte costituzionale e richiamata dalla giurisprudenza: le restrizioni della libertà personale (anche minime) sono ammesse solo con garanzie e convalidazione giudiziaria secondo i casi e termini previsti, rispetto dei quali tutela il diritto di difesa.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24
Richiama l'esigenza di tutela giurisdizionale e la necessità che il contraddittorio, anche cartolare, sia adeguato a garantire il diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 390
Richiamato per analogia: l'obbligo di fissare udienza per la convalida orale è adattato al contraddittorio cartolare stabilendo che, a seguito del rinvio, il giudice deve dare avviso all'interessato di un ulteriore termine di 48 ore per deduzioni.
Codice di procedura penale, art. 309
Usato in analogia per spiegare la ratio dei termini di riesame delle misure restrittive: la decisione di controllo tempestiva conserva l'efficacia della misura anche se affetta da vizi; comunque il termine serve a garantire la verifica giurisdizionale immediata.
D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 1, comma 1, lett. c) (conv. L. 19 ottobre 2001, n. 377)
Norma che ha riformulato il comma 3 dell'art. 6 L. 401/1989; richiamata per ricostruire l'iter procedurale e l'obbligo di comunicazione e convalida entro i termini previsti.
Massime di principio
- La convalida giudiziale del provvedimento questorile con obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento al destinatario: l'anticipazione determina una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La nullità per violazione del termine dilatorio è di regime intermedio: il destinatario ha interesse a farla valere senza dover allegare un ulteriore pregiudizio concreto; è quindi lecita l'impugnazione fondata sulla sola lesione del diritto di contraddittorio cartolare.
- Se, malgrado l'anticipata convalida, l'interessato ha comunque esercitato le proprie facoltà difensive (es. depositando memorie), la mera violazione formale del termine può non essere idonea a inficiare la legittimità della convalida; occorre valutare l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa.
- L'annullamento dell'ordinanza di convalida per vizio di termine può comportare il rinvio a altro giudice per ristabilire il corretto contraddittorio cartolare: il giudice del rinvio deve dare avviso che decorre un ulteriore termine di 48 ore per presentare memorie o deduzioni.
- L'annullamento con rinvio non determina automaticamente la perdita di efficacia delle prescrizioni questorili se la verifica giurisdizionale è stata esercitata tempestivamente; tuttavia se la convalida giudiziaria è stata anticipata in violazione del termine dilatorio, la misura può essere sospesa o annullata come nel caso esaminato.
- In pratiche analoghe è opportuno: (a) verificare la data/ora di notifica del provvedimento questorile e della richiesta di convalida del P.M.; (b) se la convalida è intervenuta prima del decorrere di 48 ore, eccepire immediatamente la nullità ex art. 178 c.p.p.; (c) depositare memorie difensive appena possibile per dimostrare l'effettivo esercizio del diritto di difesa qualora si voglia argomentare assenza di pregiudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10276/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10278/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10279/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10280/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10282/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10283/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →