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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17907/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendosi ravvisata una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale indicata nel provvedimento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che i motivi erano due, ma entrambi risultavano, in parte, di merito e comunque meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette. La Suprema Corte non entra nel merito dei fatti, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso per la natura delle doglianze proposte.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della stessa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito o doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di motivi meramente reiterativi rispetto alle doglianze già scrutin ate in appello non consente l'accesso al controllo di legittimità, quando la Corte territoriale abbia fornito una risposta argomentata e giuridicamente corretta.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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