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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02960/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formulato in termini generici sulla mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., non contenesse argomentazioni specifiche idonee a censurare la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in riforma parziale della decisione del Tribunale di Treviso, aveva escluso la recidiva contestata e rideterminato la pena, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per falsità materiale commessa dal privato. Con un solo motivo di ricorso ha dedotto il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La doglianza è stata ritenuta generica e priva di specifiche ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama la norma sulle cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, ma esclude che il ricorso offra deduzioni specifiche idonee a censurarne la mancata applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare, in modo del tutto generico, un vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. senza indicare specifiche ragioni di fatto o di diritto.
  • La deduzione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve essere supportata da allegazioni puntuali e argomentate; non è sufficiente un richiamo assertivo o esplorativo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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