Sentenza n. 379/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del 10 dicembre 2024, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina ha revocato il nullaosta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente con codice pratica n. P-LT/L/Q/2024/105697.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nullaosta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 10 dicembre 2024 con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Latina aveva revocato il nullaosta alla conversione del suo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare, la domanda di sospensione era stata accolta con ordinanza n. 56 del 19 marzo 2025, ai fini del riesame.
La decisione
Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, la Prefettura di Latina ha revocato il decreto gravato n. 3134 del 16 gennaio 2025, depositando il relativo atto il 4 novembre 2025. Il giudice ha ritenuto così integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500, oltre oneri e accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto amministrativo impugnato, quando soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una decisione di merito sull'illegittimità dell'atto originariamente gravato.
- Quando la definizione del giudizio deriva dall'eliminazione dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in caso di prosecuzione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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