Cassazione Penale, Ordinanza n. 35743/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese per due reati tributari unificati dal vincolo della continuazione, commessi in Ciminna il 18 dicembre 2014 e il 29 dicembre 2015. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione; con il secondo ha eccepito la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, lamentando in sostanza che la decisione di merito non fosse adeguatamente argomentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che per i reati contestati il termine massimo di prescrizione è di dieci anni ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000; per il fatto più risalente la prescrizione maturava il 18 dicembre 2024, quindi dopo la sentenza di appello del 28 ottobre 2024, mentre per l'altro capo maturava il 29 dicembre 2025. Ha inoltre escluso che potesse rilevare una prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata, perché l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce la valida instaurazione della fase ulteriore di impugnazione. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché del tutto generico e non confrontato con le specifiche ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati tributari contestati e oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
Norma incriminatrice richiamata come secondo reato tributario contestato e oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
Prevede, per i reati tributari contestati, un termine massimo di prescrizione di dieci anni, che nel caso concreto non era maturato alla data della sentenza d'appello.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei reati tributari per i quali la legge prevede un termine massimo di prescrizione decennale, la verifica della maturazione va compiuta con riferimento alla data della decisione impugnata; se alla data della sentenza di merito il termine non è ancora decorso, la doglianza sulla prescrizione è infondata.
- La sopravvenuta prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere utilmente dichiarata quando il ricorso per cassazione sia originariamente inammissibile, perché l'inammissibilità impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità nella fase successiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce mancanza di motivazione è manifestamente infondato quando si risolva in una censura generica e non si confronti con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti fissati dalla Corte.
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