Sentenza n. 2818/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2205/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 15 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva disposto l’attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, per € 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e si limitava a conferire al difensore il potere di rappresentare e difendere la parte davanti al TAR Lombardia, senza indicare il provvedimento da eseguire, la parte resistente o altri elementi idonei a individuare la specifica controversia. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e altri elementi della controversia. La procura generica può beneficiare dell’eccezione relativa all’apposizione in calce o a margine del ricorso quando il rapporto documentale unitario consente di ricavare la specialità dal contesto; tale eccezione, tuttavia, non opera per una procura su foglio cartaceo separato depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, se la procura non contiene autonomi elementi identificativi della controversia. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura apposta in calce ai fini delle modalità telematiche e dell’autenticazione della sottoscrizione, ma non elimina l’esigenza della sua specificità né dimostra che essa sia stata rilasciata prima o contestualmente alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e ha escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Ha inoltre escluso l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo e la parte avrebbe potuto adottare l’orientamento più prudente. Il Collegio ha ritenuto non necessario l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., essendo assente il difensore della ricorrente in camera di consiglio, e ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere gli elementi necessari a individuare la controversia, comprese l’oggetto, le parti e l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l’equivalenza telematica dell’apposizione in calce e l’autenticazione della sottoscrizione, ma non esonera la procura separata dall’indicare elementi sufficienti a identificare la controversia né dimostra, da sola, la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio
L’avviso alle parti è necessario quando la questione d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; secondo il giudice, non è necessario se il difensore non presenzia all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il vizio relativo alla mancanza dei requisiti della procura speciale non è rinnovabile quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano parametri interpretativi utilizzabili e la parte ha scelto l’opzione meno prudente.
Il patrocinio tecnico nel processo amministrativo giustifica l’esigenza che il difensore e la parte formalizzino una procura speciale adeguatamente riferita alla controversia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata nella sentenza civile posta in esecuzione, relativa alla Carta elettronica del docente; il TAR non esamina nel merito il diritto alla Carta per l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire di individuare la specifica controversia, indicando almeno l’oggetto del giudizio, le parti e l’autorità giudiziaria, oltre agli ulteriori elementi utili alla sua identificazione.
- La procura generica può essere considerata speciale quando è apposta in calce o a margine del ricorso e il collegamento documentale unitario consente di ricavare dal contesto l’effettiva riferibilità alla controversia; tale eccezione non opera automaticamente per una procura cartacea separata depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale.
- La qualificazione telematica della procura separata come procura apposta in calce, ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, non sostituisce il requisito sostanziale della specificità della procura e non dimostra necessariamente che essa sia stata rilasciata prima o contestualmente alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non essendo sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell’atto; il difetto di tale requisito comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
- L’errore scusabile non è concedibile per la procura non conforme quando la pronuncia giurisprudenziale successiva abbia confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare un comportamento processuale più prudente.
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