Cassazione Penale, Ordinanza n. 05467/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'impugnazione per cassazione è stata proposta contro una sentenza della Corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., limitatamente al capo relativo alla confisca. Dalla decisione emerge che la confisca era stata già censurata con un motivo di appello, ma quel motivo rientrava tra quelli rinunciati in sede di concordato sulla pena. Il ricorrente ha quindi insistito su una censura relativa a un punto della decisione ormai coperto da rinuncia parziale ai motivi d'appello.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato dei capi e punti oggetto di rinuncia; di conseguenza non è ammissibile un ricorso per cassazione che riproponga censure attinenti a motivi d'appello rinunciati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è stata pronunciata con il rito del concordato sui motivi e sulla pena; la decisione richiama tale base processuale per qualificare il contesto della rinuncia ai motivi d'appello.
Il ricorso, essendo inammissibile perché diretto contro un capo già coperto da rinuncia ai motivi d'appello, è stato dichiarato de plano inammissibile ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia, anche parziale, ai motivi di appello nel concordato sulla pena determina il passaggio in giudicato dei capi e punti della sentenza oggetto di rinuncia, precludendo la successiva deduzione in cassazione delle stesse censure.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che rechi doglianze relative a motivi di appello espressamente rinunciati in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo immediato per la preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello, la Corte può dichiararla de plano e applicare la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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