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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17795/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’IVA esposta in fatture emesse da una società terza, ritenute relative a operazioni inesistenti sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio contro la decisione favorevole al contribuente, valorizzando la ricostruzione dell’operazione commerciale e ritenendo mancante la prova dell’annotazione di fatture per operazioni inesistenti. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva spiegato perché avesse ritenuto: che una società del gruppo bancario avesse annotato costi reali; che la contribuente non avesse fatturato costi fittizi; e che mancasse la prova di un accertamento sulle fatture per operazioni inesistenti. L’Ufficio lamentava inoltre che non fossero state chiarite le specifiche attività svolte, i soggetti esecutori, la congruità del corrispettivo, la possibilità di eseguire direttamente le prestazioni, la ragione del subappalto non formalizzato e la rilevanza delle dichiarazioni dei dipendenti sulla falsità dei documenti acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato, al limite dell’inammissibile, il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica e non chiarissima, consentiva comunque di ricostruire la ratio decidendi e superava il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. La CTR aveva infatti ricostruito l’operazione commerciale, distinto tra contestazione di inesistenza soggettiva e oggettiva delle prestazioni, richiamato le conclusioni della G.d.F. e della sentenza di primo grado, e spiegato perché, sulla base di tali elementi, non potesse dirsi provata l’esistenza di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della contribuente. La censura dell’Ufficio è stata quindi ritenuta, in sostanza, una critica alla sufficienza della motivazione e alla valutazione del merito probatorio, profili non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per errori processuali, tra cui la motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere la motivazione, desumibile dal contenuto complessivo della decisione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiede la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione ricorre quando la motivazione sia solo apparente.

  • art. 111 Cost., comma 6

    impone il dovere costituzionale di motivazione, superando la soglia del "minimo costituzionale".

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, solo quando l’apparato argomentativo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, rendendo impossibile il controllo sulla decisione.
  • Ai fini del rispetto dell’obbligo motivazionale, il giudice può anche esprimersi sinteticamente, purché dal complesso della decisione sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati e la ragione del convincimento.
  • Non integra vizio di motivazione apparente una censura che, in realtà, mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove e del merito, se la sentenza consente comunque di cogliere la ratio decidendi.
  • La motivazione deve essere letta nel suo contenuto complessivo, includendo lo svolgimento del processo e l’esposizione dei motivi in fatto e diritto, non in modo atomistico.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice ipotesi ricostruttive alternative, quando la decisione impugnata esprima comunque un ragionamento percepibile e logicamente seguibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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