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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25301/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia riguarda quattro assegni bancari non trasferibili, emessi tra il 2009 e il 2011 sul conto di un condominio e intestati all'altro, per complessivi 7.500 euro. I titoli furono versati sul conto del condominio ricorrente dall'amministratore comune dei due enti, nell'ambito di un sistema di movimentazioni promiscue destinato, secondo la ricostruzione processuale, a coprire temporanei ammanchi e disavanzi di cassa. Il condominio traente ha chiesto al condominio beneficiario la restituzione delle somme ai sensi dell'art. 2033 c.c., o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il condominio beneficiario ha contestato la propria legittimazione passiva e ha chiamato in manleva l'amministratore, il quale ha ammesso i versamenti sostenendo di avere successivamente ripianato le posizioni debitorie nei confronti del condominio beneficiario. Il Tribunale ha accolto la domanda restitutoria e rigettato la manleva; la Corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. In Cassazione il condominio ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il condominio attore non avrebbe provato l'effettivo accredito delle somme e che non spettasse al beneficiario provare il mancato incasso; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che le movimentazioni dell'amministratore non costituissero pagamenti ripetibili, per mancanza di causa solvendi e di intento solutorio, e che l'azione dovesse essere esclusivamente risarcitoria nei confronti dell'amministratore. Ha inoltre sostenuto che il rigetto della domanda di manleva, non impugnato in appello, impedisse di imputare la vicenda alla condotta dell'amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la produzione degli assegni non trasferibili intestati al condominio beneficiario, della girata per l'incasso recante il timbro della banca d'appoggio del beneficiario e degli estratti conto del condominio traente, attestanti gli addebiti con corrispondenza di numeri identificativi e importi, determinasse una presunzione iuris tantum dell'avvenuto pagamento e accredito. L'onere di fornire la prova contraria del mancato incasso o dell'omesso accredito gravava sul beneficiario, in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché tale circostanza rientrava nella sua esclusiva disponibilità documentale; il ricorrente non aveva prodotto i propri estratti conto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il mancato appello contro il rigetto della domanda di manleva producesse un giudicato interno sulla qualificazione del rapporto principale, trattandosi di rapporti processuali autonomi e scindibili. Nel merito, ha affermato che la ripetizione di indebito oggettivo ha natura restitutoria e oggettiva, prescinde dall'errore del solvens e dall'intento solutorio e presuppone uno spostamento patrimoniale privo di causa giustificativa. Le somme confluite nel patrimonio del condominio beneficiario dovevano essere restituite da quest'ultimo, anche se il trasferimento era stato disposto dall'amministratore comune abusando dei propri poteri o commettendo condotte illecite. La responsabilità dell'amministratore rileva nei rapporti interni e non esclude la legittimazione passiva del condominio che ha ricevuto le somme. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.100 euro per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma sul riparto dell'onere della prova non è violata quando il giudice attribuisce l'onere alla parte che ne è gravata secondo legge. La prova dell'emissione, consegna e addebito di assegni non trasferibili intestati al beneficiario determina una presunzione di avvenuto pagamento; spetta al beneficiario fornire la prova contraria del mancato incasso o accredito.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione di indebito oggettivo ha natura restitutoria e oggettiva, prescinde dall'errore del solvens e dall'intento solutorio e consente di recuperare le somme trasferite senza causa giustificativa dal soggetto nel cui patrimonio sono confluite.

  • art. 2041 c.c.

    È stato indicato come fondamento subordinato della domanda originaria, ma la decisione ha accolto e confermato la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 2033 c.c.; non emerge un'applicazione concreta della norma.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte distingue l'azione risarcitoria da quella restitutoria: l'art. 2043 c.c. non costituisce l'unico rimedio quando l'accipiens è un beneficiario passivo e lo spostamento patrimoniale privo di causa è direttamente riferibile al suo patrimonio.

  • art. 2036 c.c.

    Il requisito dell'errore del solvens è richiesto per l'indebito soggettivo, non per la ripetizione di indebito oggettivo prevista dall'art. 2033 c.c.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La Corte richiama, senza fondarvi la decisione, i possibili profili di inammissibilità connessi alla doppia conforme nella formulazione applicabile ratione temporis.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito oggettivo, quando il solvens prova l'emissione e la consegna di assegni bancari non trasferibili intestati all'accipiens, nonché l'addebito dei relativi importi sul proprio conto con corrispondenza dei numeri identificativi, si presume, salvo prova contraria, l'avvenuto pagamento in favore del beneficiario.
  • La prova contraria al mancato incasso o accredito degli assegni grava sull'accipiens quando tale circostanza rientra nella sua esclusiva disponibilità documentale, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • La ripetizione di indebito oggettivo ha natura restitutoria e oggettiva: prescinde dall'errore del solvens, dall'intento solutorio e dall'accertamento del dolo o della colpa, richiedendo soltanto uno spostamento patrimoniale privo di causa giustificativa.
  • Quando un amministratore comune trasferisce somme dal conto di un condominio al conto di un altro condominio senza titolo giustificativo, il condominio depauperato può agire direttamente per la ripetizione ex art. 2033 c.c. contro il condominio nel cui patrimonio le somme sono confluite.
  • La condotta abusiva o illecita dell'amministratore che dispone il trasferimento non esclude la legittimazione passiva del condominio beneficiario, se quest'ultimo non ha posto in essere una frode per indurre il pagamento; la responsabilità dell'amministratore rileva nei rapporti interni e non paralizza la pretesa restitutoria.
  • Il giudicato interno si forma soltanto sui capi autonomi e scindibili della sentenza; il mancato appello sul rigetto di una domanda di garanzia non preclude al convenuto di contestare, nel rapporto principale con l'attore, la qualificazione giuridica e l'applicabilità della disciplina dell'indebito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioInadempimentoImpugnazioniProve
RamiCondominioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaGiudicato

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