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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25300/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

L'ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del precedente agente della riscossione per euro 60.955,72, relativi a contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e iscritti in un ruolo suppletivo del 1998 e in un ruolo ordinario del 1999. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione e riformato integralmente la decisione. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabili ai crediti in esame l'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228/2012 e il relativo decreto ministeriale, ravvisando l'annullamento o il discarico dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 e considerando provata la comunicazione all'ente delle liste dei ruoli interessati. L'ente previdenziale ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha dedotto la violazione della legge n. 228/2012, dei decreti legislativi n. 509/1994 e n. 112/1999, sostenendo che la propria natura privata e l'assenza di finanziamenti statali impedissero l'estinzione coattiva dei propri crediti e che la disciplina non fosse applicabile a rapporti già esauriti. Con il secondo ha prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina e la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost., assumendo l'irragionevolezza dell'ablazione senza ristoro e la disparità di trattamento rispetto allo Stato e ai crediti dell'Unione europea. Con il terzo ha dedotto la violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, sostenendo che la disciplina integrasse un aiuto di Stato, e ha chiesto in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con il quarto, formulato in via subordinata, ha sostenuto che l'annullamento automatico previsto per i crediti inferiori a duemila euro non fosse applicabile ai propri crediti e non impedisse la riscossione con strumenti diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha affermato che l'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228/2012 si applica indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, senza distinguere tra crediti di soggetti pubblici e crediti di soggetti privati. La disciplina determina il venir meno del ruolo quale titolo esecutivo e preclude l'ulteriore riscossione mediante ruolo, ma non estingue il diritto di credito sostanziale, che resta azionabile con altre forme e in altre sedi. È stata quindi esclusa un'ablazione coattiva del credito privato. La Corte ha inoltre rilevato che l'eventuale mancata esazione può, in astratto, fondare una responsabilità dell'agente della riscossione verso l'ente mandante, nei limiti indicati dalla disciplina applicabile. La censura sugli aiuti di Stato è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché l'ente previdenziale è una persona giuridica di diritto privato ma non è un'impresa e non è stato dimostrato alcun effetto di alterazione della concorrenza. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e comunque infondato, anche perché la Corte d'appello non aveva applicato l'annullamento automatico ai crediti dell'ente e, in ogni caso, l'annullamento ex lege dei ruoli anteriori al 2000 non estingue i diritti sostanziali. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e l'evoluzione della materia. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527-529, L. n. 228/2012

    "annullamento automatico delle iscrizioni a ruolo sino al 31 dicembre 1999 dei crediti inferiori ad euro duemila e di quelli di importo superiore se non fosse stata ancora avviata la riscossione"

    La disciplina si applica indistintamente ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del creditore; il venir meno del ruolo elimina il titolo esecutivo e la riscossione mediante ruolo, ma non estingue il diritto di credito.

  • D.M. 15 giugno 2015

    Attua la disciplina dell'annullamento e del discarico dei ruoli prevista dalla legge n. 228/2012.

  • artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994

    Richiamati in relazione alla natura privatistica dell'ente previdenziale; tale natura non sottrae i ruoli alla disciplina generale prevista dalla legge n. 228/2012.

  • art. 20, D.Lgs. n. 112/1999

    La mancata attivazione della procedura prevista dalla norma può comportare una responsabilità dell'agente della riscossione verso l'ente mandante, secondo i limiti della disciplina applicabile.

  • artt. 3, 38, 41 e 42 Cost.

    Parametri costituzionali invocati per contestare la disciplina; le relative censure sono state respinte perché l'annullamento del ruolo non estingue il diritto di credito.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro per la dedotta violazione degli obblighi derivanti dalla CEDU e dal diritto dell'Unione; la censura è stata respinta.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Invocato contro la pretesa ablazione del credito; la doglianza è stata esclusa poiché il credito sostanziale resta azionabile.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione nella disciplina applicata.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    "sono incompatibili con il mercato interno [...] gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"

    La disciplina non integra un aiuto di Stato rilevante, poiché il creditore interessato non è un'impresa e non è configurato un effetto di alterazione della concorrenza.

  • art. 267, par. 3, TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria, stante la manifesta infondatezza della censura relativa agli aiuti di Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228/2012 si applica a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, senza distinzione fondata sulla natura pubblica o privata del soggetto creditore.
  • L'annullamento o il discarico del ruolo incide sul titolo esecutivo e sulla possibilità di procedere alla riscossione mediante ruolo, ma non determina l'estinzione del diritto di credito sostanziale, che resta azionabile con strumenti diversi e davanti alle sedi competenti.
  • La natura di persona giuridica privata dell'ente creditore non impedisce l'applicazione della disciplina generale di annullamento o discarico dei ruoli, né rende automaticamente configurabile un'ablazione del credito senza indennizzo.
  • L'eventuale mancata esazione dei crediti da parte dell'agente della riscossione può fondare una responsabilità verso l'ente mandante, da valutare secondo la disciplina speciale applicabile e nei relativi limiti.
  • La disciplina di annullamento dei ruoli non configura un aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE quando il soggetto creditore non è un'impresa e non risulta un effetto di alterazione o minaccia di alterazione della concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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