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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25303/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di esecuzione immobiliare promossa da un creditore ipotecario nei confronti della debitrice, nella quale interveniva successivamente la società ricorrente quale creditore concorrente. Dopo la rinuncia agli atti del creditore procedente, la procedura proseguiva su impulso dei creditori intervenuti e l'immobile veniva posto in vendita. Una terza soggetto proponeva opposizione deducendo di essere proprietaria del bene in forza di un contratto preliminare e di un successivo atto definitivo di compravendita, entrambi trascritti, chiedendo l'accertamento dell'inopponibilità del pignoramento e la cancellazione della relativa trascrizione. Il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Il tribunale accoglieva l'opposizione e condannava in solido la società creditrice intervenuta e l'agente della riscossione alle spese. La società proponeva appello. La corte d'appello lo dichiarava inammissibile ritenendo che il tribunale avesse qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., le cui sentenze non sono appellabili. La società ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava la violazione degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado contenesse indicazioni contraddittorie: il frontespizio richiamava l'art. 615 c.p.c. e la motivazione utilizzava l'espressione opposizione all'esecuzione, mentre il riferimento al termine ex art. 617 c.p.c. non avrebbe consentito una qualificazione univoca. Secondo la ricorrente, l'azione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., con conseguente appellabilità della sentenza. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle indicazioni contenute nel frontespizio e nella motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione dell'azione, rilevando che la questione relativa alla correttezza del mezzo di impugnazione era proprio oggetto del ricorso e che la pronuncia d'inammissibilità dell'appello era a sua volta impugnabile. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione opera il principio dell'apparenza, fondato sulla qualificazione espressa o implicita data dal giudice di primo grado all'azione. Nel caso concreto, il riferimento esplicito al termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c. è stato considerato una qualificazione implicita ma inequivocabile dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi. Tale elemento sostanziale prevale sia sull'espressione generica opposizione all'esecuzione contenuta nella motivazione, sia sul richiamo all'art. 615 c.p.c. presente nel frontespizio, avente valore meramente formale, amministrativo o statistico. Poiché le sentenze che decidono le opposizioni ex art. 617 c.p.c. non sono appellabili ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c., l'appello era inammissibile e il rimedio esperibile era il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico-materiale decisivo e non consente di censurare l'interpretazione del testo di una sentenza o la scelta dell'elemento motivazionale ritenuto qualificante, trattandosi di attività ermeneutica e di valutazione giuridica. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore delle controricorrenti, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione all'esecuzione; il richiamo a tale norma nel frontespizio della sentenza è stato ritenuto recessivo rispetto alla qualificazione sostanziale desunta dalla motivazione.

  • art. 617 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi e il relativo termine decadenziale. Il riferimento espresso al termine previsto da tale norma costituisce, secondo la Corte, una qualificazione implicita ma inequivocabile dell'azione.

  • art. 618, comma 3, c.p.c.

    Prevede la non appellabilità delle sentenze che decidono le opposizioni agli atti esecutivi; contro tali sentenze è esperibile il ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 619 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione di terzo all'esecuzione, prospettata dalla ricorrente come corretta qualificazione dell'azione, ma non accolta dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    Individuato come rimedio impugnatorio esperibile contro la sentenza relativa all'opposizione agli atti esecutivi, in luogo dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Posto a fondamento della censura di violazione o falsa applicazione delle norme sulle opposizioni esecutive; la censura è stata rigettata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non l'erronea interpretazione di una sentenza o la rivalutazione delle argomentazioni giuridiche.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato in relazione alla forma della sentenza resa dalla corte territoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alle opposizioni esecutive, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve essere compiuta secondo il principio dell'apparenza, facendo riferimento alla qualificazione, anche implicita, espressa dal giudice di primo grado in base al percorso logico-giuridico concretamente seguito.
  • Il riferimento motivazionale a un termine decadenziale tipico ed esclusivo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. costituisce una qualificazione implicita ma inequivoca dell'azione, anche quando il provvedimento contenga espressioni generiche o formalmente discordanti.
  • Le indicazioni contenute nel frontespizio della sentenza o nei registri di cancelleria hanno valore meramente formale, amministrativo o statistico e non prevalgono sulla qualificazione desumibile dalla motivazione e dall'effettiva attività giuridica svolta dal giudice.
  • Le sentenze che decidono opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono appellabili; il rimedio esperibile è il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Non può essere invocato il giudicato interno sulla qualificazione dell'azione e sul regime impugnatorio quando la correttezza di tale qualificazione costituisce proprio l'oggetto del ricorso contro la pronuncia che ha dichiarato inammissibile l'appello.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico-materiale decisivo e non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione di una sentenza, la selezione degli argomenti motivazionali o la preferenza accordata dal giudice a una lettura giuridica rispetto a un'altra.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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