Cassazione Penale, Ordinanza n. 32980/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo sulla recidiva era meramente riproduttivo di questioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio e comunque generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta doglianza incentrata sulla ritenuta recidiva, ma la Corte ha rilevato che il motivo si limitava a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e risultava, inoltre, generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, richiamata espressamente in relazione alle pagg. 5-6.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente come tema della recidiva oggetto di censura; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma rileva l'inammissibilità del motivo che la investe.
La fattispecie contestata in sentenza è quella di resistenza a pubblico ufficiale, richiamata come reato oggetto della condanna confermata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, senza offrire un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera genericità determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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