Cassazione Penale, Sentenza n. 17821/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ex agenti di polizia penitenziaria, hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la loro responsabilità e la condanna a 15 giorni di reclusione ciascuno (rito abbreviato, primo grado 17/09/2021) per il reato di percosse (artt. 110, 581 c.p.) commesso in Saluzzo il 27/05/2019. Il motivo principale dedotto riguardava la presunta remissione tacita della querela per mancata comparizione del querelante (detenuto Jazia Haitem) all'udienza preliminare e la successiva mancata costituzione di parte civile: i difensori sostenevano che la mancata comparizione, pur dopo una nuova citazione disposta dal GUP, avrebbe dovuto estinguere il reato e rendere il giudizio improcedibile (censura fondata sugli artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la remissione tacita della querela non possa essere desunta automaticamente dalla mera mancata comparizione del querelante: la giurisprudenza consolidata richiede un comportamento concludente del querelante e, soprattutto, il previo e formale avvertimento sul significato della mancata comparizione. In ogni caso il giudizio era stato celebrato con rito abbreviato su richiesta degli imputati e dagli atti non risultava che la condotta del querelante fosse inequivocabilmente incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Quanto alla questione della pena (possibile applicazione della sanzione pecuniaria ex d.lgs. 274/2000 per reato di competenza del giudice di pace), la Corte ha richiamato che non è possibile disporre d'ufficio l'annullamento per illegittimità della pena quando i ricorrenti non hanno mai chiesto, neanche in cassazione, l'applicazione della misura sanzionatoria alternativa; inoltre la sospensione condizionale già concessa in primo grado rimaneva efficace in assenza di specifica richiesta dei difensori per ottenere l'irrogazione della pena pecuniaria non sospendibile. Infine la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; applicato insieme all'art. 581 c.p. per configurare la responsabilità concorrente degli imputati.
"Il delitto di percosse è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 309"
La fattispecie originaria è stata trattata come percosse; la Corte ha esaminato anche la rilevanza delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace rispetto alla pena inflitta.
art. 152 c.p. (comma 2/3) - remissione della querela
"La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela"
La Corte ricorda che, secondo giurisprudenza consolidata, la remissione tacita richiede comportamenti inequivoci del querelante e il previo avvertimento sul significato della mancata comparizione; la sola assenza non è di per sé sufficiente a determinare estinzione del reato.
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.1 comma1 lett. h) e art.41 comma1 lett. t)
La riforma ha introdotto la previsione di remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato come testimone e ha previsto l'obbligo dell'avvertimento nell'atto di citazione; tuttavia la Corte evidenzia che l'assegnazione di efficacia estintiva resta soggetta ai limiti interpretativi di cui alla giurisprudenza precedente.
art. 142 disp. att. c.p.p. (lett. d-bis) introdotta dal d.lgs. 150/2022)
Stabilisce che l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento sulla possibilità di remissione tacita per la mancata comparizione del querelante, quando la remissione è consentita; la Corte rileva l'importanza dell'avvertimento formale per attribuire efficacia estintiva alla mancata comparizione.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento processuale del motivo di cassazione prospettato dai difensori (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto), che la Corte ha ritenuto infondato.
d.lgs. n. 274/2000 (art. 52 comma 2 lett. a; art. 4 comma 1 lett. a; artt. 60 e 63 comma 1)
Normativa sulle sanzioni per reati di competenza del giudice di pace: quando la fattispecie è prevista con pena detentiva alternativa alla multa, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente. La Corte ha precisato che l'applicazione della pena pecuniaria alternativa richiede che l'imputato l'abbia richiesta o che risulti interesse a tale applicazione; in mancanza, non si annulla d'ufficio la pena detentiva inflitta.
Massime di principio
- La remissione tacita della querela non si presume automaticamente dalla sola mancata comparizione del querelante: è necessario un comportamento concludente e, di norma, un avvertimento formale che colleghi l'assenza alla possibilità di estinzione della querela.
- Dopo la riforma del 2022 è previsto l'obbligo di avvertimento nell'atto di citazione; l'assenza di tale avvertimento può incidere sulla possibilità di riconoscere la remissione tacita, ma la valutazione rimane rimessa al giudice e dipende dalla complessiva condotta del querelante.
- In presenza di procedimento celebrato con rito abbreviato su richiesta degli imputati, le eccezioni sulla procedibilità per remissione della querela vanno valutate con attenzione; la scelta difensiva di tale rito può influire sulle questioni processuali sollevabili.
- La questione dell'irregolarità della pena (p. es. applicazione di reclusione invece di sanzione pecuniaria di competenza del giudice di pace) non viene sanata d'ufficio: la difesa deve tempestivamente e specificamente richiedere l'applicazione della sanzione alternativa se ritiene che tale trattamento sia più favorevole.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe: (a) verificare che il querelante sia stato regolarmente citato e che gli sia stato dato il formale avvertimento previsto dalle norme vigenti; (b) produrre tempestive istanze o osservazioni documentali attestanti giustificato motivo di mancata comparizione; (c) chiedere espressamente, se interesse, l'applicazione delle tutele sanzionatorie alternative (es. art. 52 d.lgs. 274/2000) per non precludere tale opzione in grado di appello o di legittimità.
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