Cassazione Penale, Sentenza n. 24381/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto l'appello cautelare contro il decreto del GIP del Tribunale di Locri dell'11/07/2022. Tale decreto aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo delle somme nella disponibilità delle società indicate e, in subordine, di beni mobili o immobili degli amministratori (tra cui Francesco Commisso), in relazione a plurime ipotesi di reati fiscali (artt. 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha censurato la mancata valutazione, da parte del GIP e del Tribunale, del carattere meramente interposto delle società (assenza di sedi operative, dipendenti e mezzi, operazioni simulate), nonché la mancata verifica della configurabilità delle diverse ipotesi delittuose ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero ricorrente. Ha richiamato l'art. 325 c.p.p., osservando che la norma consente il ricorso in cassazione al "pubblico ministero" ma non riproduce la previsione dell'art. 311, comma 1, che, nelle materie di misure personali, legittima anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura. Di conseguenza la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale in sede di riesame spetta all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento (cioè il pubblico ministero presso il Tribunale che ha emesso l'ordinanza), e non al pubblico ministero che ha chiesto il sequestro presso il Tribunale di Locri. Per questi motivi il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri è stato ritenuto inammissibile; non si è, quindi, pronunciata nel merito sulle censure sostanziali relative all'esistenza di fatture o all'interposizione societaria.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 325 nel senso che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello può essere proposto dal pubblico ministero del Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; non attribuisce il diritto di proporre il ricorso al pubblico ministero che ha chiesto la misura in primo grado.
art. 311 cod. proc. pen. (comma 1)
Richiamato a confronto: nell'ambito delle misure cautelari personali il comma 1 legittima anche il pubblico ministero che ha chiesto la misura; tale previsione non è stata riprodotta in art. 325 per i sequestri preventivi, giustificando la diversa regola sulla legittimazione in cassazione.
art. 309 cod. proc. pen. (comma 8‑bis)
Richiamato nel testo come norma che consente, limitatamente al riesame, la partecipazione all'udienza in camera di consiglio del pubblico ministero che ha chiesto la misura in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale; non attribuisce però la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Richiamato esclusivamente ai fini del trattamento procedurale del ricorso (norma che disciplina termini o modalità processuali connesse alla trattazione del ricorso).
Massime di principio
- Per valutare l'ammissibilità di un ricorso per cassazione contro una ordinanza in materia di sequestro preventivo è necessario verificare la legittimazione dell'ufficio requirente: il ricorso spetta di regola all'ufficio della pubblica accusa presso l'organo giudicante che ha emanato l'ordinanza impugnata.
- Il pubblico ministero che ha chiesto la misura in primo grado non sempre è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro decisioni di altri uffici (es. ordinanze del tribunale distrettuale): occorre distinguere tra competenze e uffici in sede di impugnazione.
- Non può essere superato il divieto di cassazione per questioni che si risolvono in una rivalutazione dei fatti o della motivazione logico‑giuridica propria del giudice di merito: molte censure del PM rivolte a criticare il ragionamento del giudice del riesame non rendono ammissibile il ricorso in cassazione sulle misure reali.
- Prima di proporre un ricorso in cassazione, verificare le norme di legittimazione specifiche (art. 325 c.p.p. e, per le misure personali, art. 311 c.p.p.) e, se necessario, predisporre impugnazioni o azioni con l'ufficio requirente competente presso l'organo che ha deciso.
- Se l'obiettivo è far valutare da un giudice di grado superiore profili di diritto relativi all'adozione del sequestro, è consigliabile curare la fase di riesame/appello dinanzi al tribunale competente o far intervenire l'ufficio requirente territorialmente competente per preservare la possibilità di ricorso in cassazione.
- In presenza di questioni tecnico‑provevoli (es.: interposizione societaria, simulazione di operazioni) è fondamentale documentare in modo chiaro tali elementi nelle memorie di merito e nelle richieste di riesame, poiché la cassazione non è il mezzo per ottenere un nuovo esame probatorio.
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