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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33394/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Petrullo impugnava l'ordinanza del 18/01/2022 che aveva rigettato l'appello in sede cautelare avverso l'ordinanza del GIP del 13/10/2021 che aveva respinto la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in carcere per superamento dei termini massimi di fase. Lamentava violazione dell'art. 310, comma 3 c.p.p.: essendo l'ordinanza genetica del Gip (23/03/2021) priva dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., e l'aggravante riconosciuta solo successivamente in sede di riesame su impugnazione del PM, il computo dei termini massimi doveva partire dall'ordinanza genetica (sospensione dell'efficacia della decisione del riesame fino al passaggio in giudicato). Contestava dunque la decisione del Gip che aveva ritenuto l'efficacia immediata della pronuncia del riesame richiamando precedenti di Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che l'impugnazione non contestasse situazioni che avessero "immediati riflessi" sull'an o sul quomodo della misura detentiva e che, nel frattempo, gli imputati erano stati rinviati a giudizio (decreto ex art. 429 c.p.p.), fatto che ha determinato l'apertura di una nuova fase procedimentale con il relativo nuovo termine di custodia ai sensi dell'art. 303 c.p.p. Conseguentemente il ricorso non poteva produrre un vantaggio concreto e attuale. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa nell'avere proposto un ricorso inammissibile, alla somma di euro 3.000 a titolo di ammenda da versare nella cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorrente sosteneva che ai fini del computo dei termini di custodia dovesse farsi riferimento all'ordinanza genetica. La Corte però ha ritenuto che la questione non avesse "immediati riflessi" sulla situazione cautelare e che, perciò, l'impugnazione non dimostrava interesse attuale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'operatività di aggravanti non determina automaticamente interesse impugnatorio se non incide subito su an o quomodo della misura.

  • art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio della 'segmentazione dei termini' e che il rinvio a giudizio (decreto ex art. 429) apre una nuova fase con un autonomo termine di custodia, incidendo sul calcolo complessivo della durata cautelare.

  • art. 429, cod. proc. pen.

    Il decreto di rinvio a giudizio (art. 429) è stato considerato evento che ha fatto decorrere un nuovo periodo di custodia relativo alla nuova fase processuale, contribuendo a rendere priva di attualità l'impugnazione cautelare proposta.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e all'ammenda per ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha determinato equitativamente l'ammenda in euro 3.000.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro un provvedimento di natura cautelare è inammissibile per carenza di interesse se l'impugnazione non mira a ottenere un vantaggio concreto e attuale sulla situazione detentiva (deve avere 'immediati riflessi' su an o quomodo della misura).
  • Il riconoscimento successivo di un'aggravante non determina automaticamente interesse impugnatorio se non incide tempestivamente sulla natura o modalità della misura cautelare già in atto; occorre dimostrare il nesso di immediata incidibilità.
  • La 'segmentazione dei termini' comporta che il passaggio a una nuova fase procedurale (es. rinvio a giudizio con decreto ex art. 429 c.p.p.) apre termini autonomi di custodia che possono rendere privo di efficacia pratica l'impugnazione relativa alla fase precedente.
  • Prima di proporre impugnazioni avverso provvedimenti cautelari per violazione dei termini, valutare se eventuali sviluppi processuali intervenuti (rinvio a giudizio, nuovi atti) abbiano già sopravanzato o reso inutile l'oggetto del gravame; in caso contrario si rischia l'inammissibilità e condanne alle spese e ammende.
  • Per rendere efficace un'impugnazione su questioni di qualificazione delle fattispecie (es. aggravanti), è necessario dimostrare che la diversa qualificazione abbia effetti diretti e immediati sulla detenzione cautelare (somministrazione della misura, sua natura o durata complessiva nella fase attuale).

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