Sentenza del 27/01/2016 n. 3124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per imposta di successione e INVIM, con cui l’Ufficio aveva elevato da L. 775.000.000 a L. 1.146.000.000 il valore di immobili ereditari. Dopo la cassazione della prima sentenza della CTR, la decisione impugnata, pronunciata in sede di rinvio, aveva accolto l’appello incidentale dei contribuenti e confermato i valori dichiarati, negando valore probatorio alla stima dell’UTE perché proveniente da un ufficio dell’Amministrazione. L’Agenzia ha proposto cinque motivi: violazione delle regole sull’onere della prova e inosservanza del principio fissato dalla precedente cassazione; contrasto tra dispositivo e motivazione; violazione delle regole del giudizio di rinvio; nullità per mancata acquisizione della stima UTE; insufficiente motivazione circa la sua attendibilità.
La decisione
La Cassazione, con sentenza depositata il 17 febbraio 2016, ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR in sede di rinvio fosse vincolata al principio già stabilito e non potesse escludere l’efficacia probatoria della stima UTE soltanto perché proveniente dall’Amministrazione. La stima ha valore di perizia di parte e la sua origine non la rende di per sé inattendibile: spetta al giudice valutare se le contestazioni e le prove dei contribuenti siano idonee a confutare i valori stimati, mentre incombe sui contribuenti la dimostrazione contraria. Il secondo, quarto e quinto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese dei precedenti giudizi e della cassazione; non è stata quindi definita in questa sede la congruità finale dei valori immobiliari.
Norme richiamate
La congruità della stima quale affermata dalla valutazione dell'UTE potrà dunque essere riconosciuta dal giudice del rinvio se da parte dei contribuenti non sia data dimostrazione contraria di fatti che si pongano come impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa erariale.
In presenza della stima UTE posta a fondamento dell’accertamento, i contribuenti devono fornire elementi contrari idonei a dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale.
La sentenza impugnata, resa dalla CTR della Lombardia quale giudice di rinvio a seguito della succitata sentenza n. 10617/07 ha certamente violato, negando ogni efficacia probatoria alla stima dell'UTE sul presupposto della sua provenienza da parte dell'Amministrazione medesima, il principio di diritto affermato dalla succitata pronuncia di questa Corte, che aveva espressamente statuito nel senso che "la pretesa dell'ufficio, con riferimento alla stima UTE, si fonda sulla presunzione di validità della stessa, salvo dimostrazione contraria da fornirsi da parte dei contribuenti", principio al quale il giudice di merito in sede di rinvio aveva viceversa l'obbligo di uniformarsi ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve uniformarvisi; in questo caso doveva riconoscere la presunzione di validità della stima UTE, salva prova contraria dei contribuenti.
Massime di principio
- Una stima UTE allegata all’accertamento può avere valore probatorio come perizia di parte: non può essere scartata solo perché proviene da un ufficio dell’Amministrazione finanziaria.
- La stima non determina automaticamente la correttezza dell’accertamento nel merito: il giudice deve confrontarla con le contestazioni e gli elementi di prova offerti dal contribuente e verificare se questi ne confutino attendibilità e valori.
- Quando la Cassazione rinvia la causa fissando un principio di diritto, il giudice del rinvio è tenuto a rispettarlo; non può riesaminare la questione in contrasto con quel principio.
- La decisione in esame non stabilisce il valore definitivo degli immobili: annulla la pronuncia e rimette la valutazione di merito a una diversa sezione della CTR.
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