Cassazione Penale, Ordinanza n. 20412/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo formulato al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità perché diretto solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, deducendo un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di danneggiamento. La censura, tuttavia, si risolveva nella richiesta di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, quindi in un tentativo di rivalutazione del merito non consentito in sede di legittimità. La Corte rileva inoltre che la decisione di appello era sorretta da motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in continuità con la sentenza di primo grado in presenza di doppia conforme.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base del delitto di danneggiamento contestato all'imputato.
Richiamato implicitamente nel riferimento ai limiti del giudizio di legittimità, poiché il ricorso mirava a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre vizi motivazionali o violazioni di legge quando la censura, in realtà, si risolva in una diversa lettura delle prove e in una ricostruzione alternativa dei fatti.
- In presenza di "doppia conforme", la motivazione della sentenza di appello può legittimamente richiamare e fare proprie le argomentazioni del primo giudice, purché risulti comunque esaustiva e coerente con le risultanze processuali.
- Una decisione di merito fondata su apprezzamenti di fatto logicamente coerenti e non manifestamente illogici è insindacabile in sede di legittimità.
- Il ricorso in cassazione è inammissibile quando non individua un reale vizio di legittimità ma tende a ottenere un nuovo giudizio sul merito della responsabilità penale.
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