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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, contestando omesso versamento di IRPEF, IVA e IRAP in relazione allo svolgimento di un'attività di commercio di opere d'arte. La controversia era giunta in appello, dove la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, affermando tra l'altro la sussistenza di un'attività d'impresa, ma escludendo l'IRAP per difetto di autonoma organizzazione, escludendo inoltre di valorizzare i prelevamenti bancari ai fini della determinazione del maggior ricavo non dichiarato, applicando il regime speciale del margine e il criterio forfettario per l'IVA, e ritenendo legittime sanzioni e deduzioni forfettarie dei costi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico; la Corte ha però rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale e assorbente, che la ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso nei confronti dell'intimato, avendo prodotto solo la relata di notifica e l'accettazione UNEP.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'Agenzia delle entrate non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell'intimato. Ha ritenuto che, quando la notificazione avvenga a mezzo posta, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento impedisce di provare l'effettiva consegna, la data della stessa e l'identità del consegnatario; tale mancanza integra inesistenza della notificazione e non mera nullità, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese, perché il contribuente è rimasto intimato e non si è difeso.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare l'intervenuta consegna del plico, la data della consegna e l'identità del consegnatario nelle notifiche a mezzo posta.

  • art. 291 c.p.c.

    La mancanza dell'avviso di ricevimento, quando la notifica per cassazione sia avvenuta per posta, non consente la rinnovazione della notificazione perché la Corte qualifica il vizio come inesistenza e non come semplice nullità.

Massime di principio

  • Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, la prova dell'avvenuta consegna al destinatario e della relativa data è fornita esclusivamente dall'avviso di ricevimento.
  • Se manca il deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, la notificazione deve considerarsi inesistente e il ricorso è inammissibile.
  • La mera produzione della relata di notifica e dell'accettazione dell'UNEP non è sufficiente a dimostrare la regolarità del contraddittorio e la tempestività della notificazione quando la notifica sia stata eseguita per posta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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