Cassazione Penale, Sentenza n. 11761/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta il 21/09/2022 contro due magistrati del collegio giudicante. Giamborino sosteneva che la causa di incompatibilità era venuta a sua conoscenza solo il 19/09/2022 in relazione alla separazione della posizione del coimputato Mancuso (accoglimento della sua istanza di ricusazione) e che le istanze di astensione presentate dai giudicanti non erano decise e pertanto non potevano rilevare ai fini della tempestività. Inoltre contestava l'uso, da parte della Corte di appello, del cosiddetto effetto estensivo della pronuncia favorevole al Mancuso e allegava nuove dichiarazioni di astensione dei magistrati dopo la pronuncia favorevole ad Accorinti come prova della mancanza di imparzialità del collegio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la causa di incompatibilità fosse già nota prima dell'udienza in cui era stata accolta l'istanza di ricusazione del Mancuso e che il rigetto della dichiarazione di astensione fosse stato comunicato alle parti nell'udienza dell'8/09/2022: pertanto la dichiarazione di ricusazione proposta il 21/09/2022 era tardiva. La Corte ha inoltre precisato che, se il giudice si è astenuto su invito della parte, i termini per la ricusazione non decorrono fino a che non sia nota la decisione di rigetto, ma nella specie tale decisione era già stata resa nota. Ha respinto come meramente preliminare l'argomento relativo all'effetto estensivo della pronuncia. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce i termini per proporre la dichiarazione di ricusazione: entro le questioni preliminari al dibattimento ovvero, se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa diviene nota in udienza la dichiarazione va fatta prima della chiusura dell'udienza. La Corte l'ha applicato per valutare la tempestività della dichiarazione del ricorrente.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge; articolo pertinenti alle incompatibilità e alle dichiarazioni dei giudici, richiamato come quadro normativo per valutare le cause di astensione/ricusazione.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione che l'istanza di astensione presentata dai giudicanti non rilevava fintanto che non fosse stata decisa; la Corte ha precisato che la conoscenza della causa è determinante ai fini dei termini.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi impugnabili in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti previsti da tale disposizione.
Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095
Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che, ove il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, i termini per la ricusazione non decorrono fino alla decisione di rigetto, poiché la parte può legittimamente attendersi l'ammissione dell'astensione; applicata per precisare il termine di riferimento nel caso concreto.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione va proposta tempestivamente: se la causa è precedente al dibattimento deve essere depositata entro le questioni preliminari; se la causa emerge dopo, entro tre giorni dalla conoscenza della stessa.
- Se la causa di incompatibilità è nota prima dell'udienza o comunque prima che la parte formalizzi la ricusazione, il termine di tre giorni decorre dalla conoscenza effettiva: non è possibile attendere oltre invocando conoscenze derivanti da pronunce di terzi se la causa era già conoscibile.
- Se un giudice si è astenuto su sollecitazione della parte, la decorrenza dei termini per la ricusazione può essere sospesa fino alla comunicazione della decisione di rigetto dell'astensione, perché la parte può avere una legittima aspettativa di accoglimento.
- L'effetto estensivo di una pronuncia favorevole a un coimputato non è di per sé decisivo sulla tempestività della ricusazione per un altro imputato; è un argomento preliminare e non sostituisce la verifica della conoscenza effettiva della causa.
- La mancata tempestività della dichiarazione di ricusazione comporta il rigetto per inammissibilità e può determinare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; quindi è essenziale monitorare immediatamente ogni elemento che possa far sorgere una causa di incompatibilità e agire entro i termini previsti.
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