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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29916/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso con tre motivi: 1) violazione del divieto di bis in idem per il danneggiamento del 28/11/2012 (capo A) già oggetto di precedente condanna irrevocabile; 2) violazioni processuali perché il giudizio di appello sarebbe stato celebrato in pubblica udienza anziché in camera di consiglio e omissione di traduzione dell'imputato detenuto per altra causa per partecipare all'udienza; 3) intervenuta prescrizione dei reati del capo A in quanto la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sarebbe stata contestata solo al capo B, sicché i fatti di novembre 2012 sarebbero prescritti prima della sentenza di appello.

La decisione

Il ricorso è rigettato. Motivi: 1) il presunto bis in idem è infondato perché i fatti dei due giudizi erano ontologicamente diversi (cellula n.19: lavandino e water vs cella n.21: vaso e lavandino); 2) le censure processuali sono infondate: il giudizio si è svolto in trattazione scritta (non in "pubblica udienza") e, comunque, la presenza dell'imputato non è necessaria nel giudizio camerale d'appello per sentenza abbreviata; l'onere di chiedere la traduzione compete all'imputato detenuto; 3) il motivo sulla prescrizione è precluso per non essere stato dedotto nel primo appello (art. 606, comma 3 c.p.p.) e, comunque, la Corte rileva che la questione della recidiva era stata rilevante nel precedente annullamento ma non sottrae la preclusione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599, comma 2, cod. proc. pen.

    nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza

    la Corte applica la norma per escludere nullità o obbligo di traduzione: se il detenuto non chiede di intervenire, il giudice non è tenuto a tradurlo o a rinviare

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    principio di preclusione delle censure non sollevate nel primo grado di appello: questioni non dedotte anteriormente non sono ammissibili in cassazione se non rilevabili d'ufficio

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    norma richiamata per segnalare i limiti di impugnabilità dopo il rinvio dalla Cassazione (è rilevante solo ciò che non è già stato deciso dalla Suprema Corte)

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. in I. n. 176/2020)

    consente la trattazione scritta per la decisione in cassazione nel periodo emergenziale; la Corte ricorda che il procedimento si è svolto con trattazione scritta

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21977 del 01/04/2008 (Simoncini, Rv. 240365)

    riferimento per affermare che celebrare l'appello relativo a rito abbreviato in pubblica udienza anziché in camera di consiglio non integra nullità

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019 (Bobadilla Ponce, Rv. 276658)

    richiamata in ordine al principio che la presenza dell'imputato detenuto non è necessaria se non richiesto dallo stesso

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020 (Martorana, Rv. 279903)

    principio secondo cui non è ammissibile dedurre in cassazione l'erronea applicazione della recidiva per ottenere la declaratoria di prescrizione se la questione non è stata sollevata nei precedenti gradi, salvo modifiche normative o intervento della Corte costituzionale

Massime di principio

  • Il divieto di bis in idem opera solo se i fatti sono sostanzialmente identici: differenze oggettive (diverse celle/oggetti danneggiati, tempi o modalità) escludono la sovrapposizione e permettono distinte condanne.
  • Nel giudizio d'appello camerale su sentenza da rito abbreviato la presenza dell'imputato non è necessaria; il detenuto deve espressamente comunicare la volontà di comparire se intende essere tradotto: senza tale richiesta non nasce l'obbligo di traduzione o rinvio (art. 599 c.2 c.p.p.).
  • Questioni processuali o sostanziali non dedotte nel primo grado di appello si intendono generalmente precluse in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p., salvo fattispecie rilevabili d'ufficio o cambi normativi/di orientamento costituzionale.
  • La contestazione della recidiva può incidere sul calcolo dei termini di prescrizione; tuttavia, se la recidiva non è stata correttamente dedotta o impugnata nei termini corretti, il giudice di cassazione può non esaminare la questione per inammissibilità o preclusione.
  • La celebrazione in pubblica udienza di un appello relativo a rito abbreviato non comporta automaticamente nullità: va verificata la normativa e la giurisprudenza applicabile al caso concreto.

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