Sentenza del 25/10/2017 n. 25271 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'ICI per gli anni 2005-2007, emesso dal Comune su un terreno da lei posseduto. Sosteneva, in sintesi, che il terreno dovesse essere considerato agricolo, poiché continuava a coltivarlo, e contestava la decorrenza della qualificazione come area edificabile dalla variante urbanistica del 15 giugno 2005, nonché il criterio di determinazione del valore per l'anno 2005. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto irrilevante la coltivazione del fondo, in assenza dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, e sufficiente l'adozione dello strumento urbanistico generale per qualificare il terreno come edificabile.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente è deceduta. L'erede Carlo Oliva e il Comune hanno raggiunto un accordo definitorio della controversia, con dichiarazione liberatoria del Comune e compensazione delle spese. La Corte di cassazione, preso atto della definizione bonaria e della conseguente cessazione della materia del contendere, ha dichiarato estinto il giudizio senza pronunciarsi definitivamente sui motivi di ricorso o sulla correttezza dell'accertamento tributario.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b)
La qualificazione del terreno ai fini ICI dipende dai presupposti normativi dell'area agricola o edificabile. Nel caso concreto, la Commissione Tributaria Regionale ha escluso la natura agricola del terreno.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1
La disciplina agevolata prevista per i terreni agricoli coltivati direttamente non è stata ritenuta applicabile, poiché la contribuente non risultava più iscritta negli elenchi comunali dei coltivatori diretti.
L'iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti è stata considerata dalla Commissione Regionale un requisito rilevante, non sostituibile dalla mera prosecuzione dell'attività di coltivazione.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, convertito nella Legge n. 248 del 2006
Ai fini fiscali, la qualificazione di un'area come edificabile può derivare dall'adozione dello strumento urbanistico generale, anche prima dell'approvazione definitiva, secondo l'interpretazione richiamata dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita con un accordo tra contribuente o eredi e amministrazione, la Corte può dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza decidere nel merito le questioni controverse.
- La mera coltivazione di un terreno non è necessariamente sufficiente per ottenere il trattamento fiscale riservato ai terreni agricoli: possono essere richiesti specifici requisiti soggettivi e formali, come l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti.
- Ai fini dell'imposizione locale, un terreno può essere considerato edificabile già dalla data di adozione dello strumento urbanistico generale, anche se l'iter urbanistico non è ancora definitivamente concluso, salvo diversa disciplina applicabile.
- In caso di successione durante il processo, gli eredi devono documentare il decesso, la qualità di successori e gli eventuali accordi raggiunti con l'ente impositore.
- La compensazione delle spese indica che ciascuna parte sostiene i propri costi e non equivale necessariamente a una vittoria piena nel merito; in questo caso il privato ha ottenuto la chiusura favorevole della controversia tramite accordo, ma non una decisione della Cassazione sulle questioni sostanziali.
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