Cassazione Penale, Sentenza n. 3848/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (disciplinare i criteri per la concessione della liberazione anticipata). Si contestava che il giudice non dovesse limitarsi a rilevare la «struttura» dell'imputazione associativa ma accertare se il reato fosse stato ritenuto provato per il semestre, e che la difesa non era tenuta a contestare la formula dell'imputazione. Inoltre si eccepiva che il richiamo, da parte del giudice, a sanzioni disciplinari per negare il beneficio relativo al semestre 10/03/2016–10/09/2016 era generico e privo di specificazione sulla natura del fatto e sulle sue ripercussioni sul percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa al periodo 14/12/2012–14/06/2014, confermando il rigetto del beneficio per la gravità delle accuse di partecipazione ad associazioni (art. 416-bis e traffico di stupefacenti) sino a luglio 2014. Invece ha accolto il motivo con riferimento al semestre 10/03/2016–10/09/2016: l'ordinanza impugnata non ha descritto il comportamento oggetto della sanzione disciplinare del 27/03/2016 né ha effettuato la valutazione concreta e comparativa richiesta dall'art. 54 (aspetto fattuale e psicologico dell'addebito e confronto con elementi positivi del semestre). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al diniego per quel semestre e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati; per il resto l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordine penitenziario)
Va applicato richiedendo una valutazione concreta della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel semestre considerato; i rapporti disciplinari devono essere descritti e valutati nei loro aspetti fattuali e psicologici e comparati con eventuali elementi positivi; non è ammesso un rigetto meccanico basato solo sull'esistenza di una sanzione.
art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Concorre, insieme all'art.54, nella determinazione dei criteri per valutare la condotta esteriore del detenuto: la partecipazione al trattamento è l'oggetto della valutazione semestrale, non la prova di un completo effetto rieducativo già conseguito.
art. 39 legge 26 luglio 1975, n. 354 (richiamato: catalogo sanzioni disciplinari)
Richiamato per indicare che la sanzione inflitta (esclusione dalle attività in comune per cinque giorni) rientra nel catalogo delle sanzioni disciplinari; tuttavia la mera indicazione della sanzione non basta a dimostrare l'incidenza sulla progressione trattamentale senza descrizione della condotta sanzionata.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata è semestrale e riguarda la partecipazione al percorso rieducativo (comportamento esteriore) e non l'assoluta certezza della riabilitazione.
- I giudici devono motivare in concreto: descrivere la condotta disciplinare contestata, valutarne l'aspetto fattuale e psicologico e confrontarla con eventuali elementi positivi del semestre; non è ammessa una negatività automatica basata solo sulla presenza della sanzione.
- Una violazione disciplinare grave può influenzare anche semestri contigui, ma ciò richiede argomentazione comparativa e proporzionata in relazione alla distanza temporale e alla gravità.
- Se le motivazioni del provvedimento sono incomplete o generiche circa le ragioni del diniego del beneficio, il provvedimento è annullabile nella parte relativa al semestre interessato e il giudice di merito deve riesaminare la questione conformemente ai principi di legge.
- La gravità di imputazioni penali (es. partecipazione ad associazioni mafiose o traffico di stupefacenti) può legittimare il diniego del beneficio per i semestri in cui tali condotte sono state ritenute attuali, purché la motivazione sia specifica e fondata su elementi di fatto.
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