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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3848/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (disciplinare i criteri per la concessione della liberazione anticipata). Si contestava che il giudice non dovesse limitarsi a rilevare la «struttura» dell'imputazione associativa ma accertare se il reato fosse stato ritenuto provato per il semestre, e che la difesa non era tenuta a contestare la formula dell'imputazione. Inoltre si eccepiva che il richiamo, da parte del giudice, a sanzioni disciplinari per negare il beneficio relativo al semestre 10/03/2016–10/09/2016 era generico e privo di specificazione sulla natura del fatto e sulle sue ripercussioni sul percorso rieducativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa al periodo 14/12/2012–14/06/2014, confermando il rigetto del beneficio per la gravità delle accuse di partecipazione ad associazioni (art. 416-bis e traffico di stupefacenti) sino a luglio 2014. Invece ha accolto il motivo con riferimento al semestre 10/03/2016–10/09/2016: l'ordinanza impugnata non ha descritto il comportamento oggetto della sanzione disciplinare del 27/03/2016 né ha effettuato la valutazione concreta e comparativa richiesta dall'art. 54 (aspetto fattuale e psicologico dell'addebito e confronto con elementi positivi del semestre). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al diniego per quel semestre e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati; per il resto l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordine penitenziario)

    Va applicato richiedendo una valutazione concreta della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel semestre considerato; i rapporti disciplinari devono essere descritti e valutati nei loro aspetti fattuali e psicologici e comparati con eventuali elementi positivi; non è ammesso un rigetto meccanico basato solo sull'esistenza di una sanzione.

  • art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Concorre, insieme all'art.54, nella determinazione dei criteri per valutare la condotta esteriore del detenuto: la partecipazione al trattamento è l'oggetto della valutazione semestrale, non la prova di un completo effetto rieducativo già conseguito.

  • art. 39 legge 26 luglio 1975, n. 354 (richiamato: catalogo sanzioni disciplinari)

    Richiamato per indicare che la sanzione inflitta (esclusione dalle attività in comune per cinque giorni) rientra nel catalogo delle sanzioni disciplinari; tuttavia la mera indicazione della sanzione non basta a dimostrare l'incidenza sulla progressione trattamentale senza descrizione della condotta sanzionata.

Massime di principio

  • La valutazione per la liberazione anticipata è semestrale e riguarda la partecipazione al percorso rieducativo (comportamento esteriore) e non l'assoluta certezza della riabilitazione.
  • I giudici devono motivare in concreto: descrivere la condotta disciplinare contestata, valutarne l'aspetto fattuale e psicologico e confrontarla con eventuali elementi positivi del semestre; non è ammessa una negatività automatica basata solo sulla presenza della sanzione.
  • Una violazione disciplinare grave può influenzare anche semestri contigui, ma ciò richiede argomentazione comparativa e proporzionata in relazione alla distanza temporale e alla gravità.
  • Se le motivazioni del provvedimento sono incomplete o generiche circa le ragioni del diniego del beneficio, il provvedimento è annullabile nella parte relativa al semestre interessato e il giudice di merito deve riesaminare la questione conformemente ai principi di legge.
  • La gravità di imputazioni penali (es. partecipazione ad associazioni mafiose o traffico di stupefacenti) può legittimare il diniego del beneficio per i semestri in cui tali condotte sono state ritenute attuali, purché la motivazione sia specifica e fondata su elementi di fatto.

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