Cassazione Penale, Ordinanza n. 04222/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e negato l'ipotesi attenuata, deducendo l'illogicità della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. riguarda solo il contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di अनुभवienza o le altre affermazioni del provvedimento, senza consentire un riesame del merito o della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. È stato richiamato il limite del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi, in quanto la corte territoriale aveva escluso l'ipotesi attenuata valorizzando plurimi elementi, tra cui le modalità della condotta, il valore del bene e la personalità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato all'illogicità manifestata nel rapporto tra l'apparato argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni del provvedimento; non consente una rivalutazione delle prove o una verifica di merito della decisione.
art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non affetta da vizi riconducibili a tale disposizione.
art. 47289 del 24/09/2003
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di sindacare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti una manifesta frattura logica rispetto alle massime di esperienza o alle altre premesse argomentative del provvedimento, non quando si chieda una nuova valutazione del merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in un riesame delle prove o in una verifica della loro maggiore o minore attendibilità, essendo limitato alla tenuta logica dell'apparato giustificativo.
- È manifestamente infondato il motivo che contesta in modo generico l'illogicità della motivazione senza evidenziare un effettivo vizio logico decisivo.
- La negazione di un'ipotesi attenuata può essere legittimamente fondata su plurimi elementi fattuali, quali le modalità della condotta, il valore del bene e la personalità dell'imputato, se il ragionamento del giudice di merito risulta coerente e non manifestamente illogico.
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