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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03247/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette contro la valutazione della recidiva e la quantificazione della pena, profili coperti da motivazione adeguata della sentenza di appello e non sindacabili nei termini prospettati. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando, in sostanza, la determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla recidiva e alla pena irrogata. Dal testo emerge che le censure erano indirizzate contro il governo del trattamento punitivo, ma la Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata risultava sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera contestazione della valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La recidiva e la determinazione della pena sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova rivalutazione del merito.
  • Quando il giudice di appello abbia esaminato le deduzioni difensive sul punto e abbia dato conto, in modo adeguato, delle ragioni della propria decisione, il ricorso che si limiti a riproporre contestazioni di merito è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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