Cassazione Penale, Ordinanza n. 26301/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Milano in data 26/02/2025. La Corte rileva che il ricorso è stato presentato senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, nonostante la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017 abbia eliminato la possibilità del ricorso personale. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione tecnica.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, ritenendo applicabile il principio per cui, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
entrata in vigore il 3.8.2017
La riforma ha eliminato la possibilità del ricorso personale dell'imputato.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello
Le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non è validamente proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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