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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05416/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza da giugno 2018 a carico della gestione ex ENPALS. Nei gradi di merito il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto la domanda del pensionato, determinando la cosiddetta "quota B" della pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita e senza applicare il massimale di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. L’INPS ricorre per cassazione denunciando violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che, nel calcolo della quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, avrebbe dovuto essere applicato anche il limite massimo della retribuzione pensionabile. Il resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per asserita mancata censura di alcune autonome affermazioni della sentenza impugnata, ma la Corte disattende l’eccezione e ritiene il motivo fondato.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva escluso l’applicazione del massimale pensionabile alla quota B. La causa viene rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è ammissibile quando contesta l’unità minima della decisione di merito, anche se non investe singole affermazioni isolate della motivazione, purché il nucleo decisorio sia effettivamente devoluto alla Corte.
  • Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, permane l’applicazione del massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, e le retribuzioni eccedenti non rilevano oltre tale limite.
  • La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997 non ha abrogato per incompatibilità il tetto retributivo pensionabile previgente, in assenza di abrogazione espressa e di un effettivo contrasto normativo.
  • Quando la Corte di cassazione ha già consolidato un determinato criterio interpretativo sulla disciplina previdenziale, il giudice di merito deve uniformarvisi salvo che siano prospettati argomenti nuovi e idonei a giustificare un mutamento di orientamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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