Cassazione Civile, Ordinanza n. 05416/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza da giugno 2018 a carico della gestione ex ENPALS. Nei gradi di merito il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto la domanda del pensionato, determinando la cosiddetta "quota B" della pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita e senza applicare il massimale di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. L’INPS ricorre per cassazione denunciando violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che, nel calcolo della quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, avrebbe dovuto essere applicato anche il limite massimo della retribuzione pensionabile. Il resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per asserita mancata censura di alcune autonome affermazioni della sentenza impugnata, ma la Corte disattende l’eccezione e ritiene il motivo fondato.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva escluso l’applicazione del massimale pensionabile alla quota B. La causa viene rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
unico motivo di ricorso per cassazione
viene invocato il vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito sul calcolo della pensione.
trattazione in camera di consiglio
la causa è stata trattata con il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 12, settimo comma, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
massimale pensionabile / limite massimo di retribuzione pensionabile
la Corte conferma che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile resta operativo anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
richiamato insieme all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971
non viene ritenuto norma idonea ad abrogare per incompatibilità il previgente massimale pensionabile.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
ultimo modificativo del limite retributivo
il limite fissato dall’art. 12 è considerato vigente come da ultimo modificato da questa disposizione.
art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
richiamato dall'eccezione del controricorrente
la Corte disattende l’eccezione preliminare che faceva leva sulla mancata censura di tale richiamo nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è ammissibile quando contesta l’unità minima della decisione di merito, anche se non investe singole affermazioni isolate della motivazione, purché il nucleo decisorio sia effettivamente devoluto alla Corte.
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, permane l’applicazione del massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, e le retribuzioni eccedenti non rilevano oltre tale limite.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997 non ha abrogato per incompatibilità il tetto retributivo pensionabile previgente, in assenza di abrogazione espressa e di un effettivo contrasto normativo.
- Quando la Corte di cassazione ha già consolidato un determinato criterio interpretativo sulla disciplina previdenziale, il giudice di merito deve uniformarvisi salvo che siano prospettati argomenti nuovi e idonei a giustificare un mutamento di orientamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05382/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05385/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05386/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05387/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05389/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05390/2025 del 01/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →