Cassazione Penale, Sentenza n. 42344/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Tivoli del 20/06/2019 (condanna a 4 mesi). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., sostenendo che la mancata conoscenza del processo non fosse volontaria: si censurava l'assunto della Corte territoriale che aveva ritenuto una "volontaria sottrazione" sulla base del rifiuto di sottoscrivere i verbali di perquisizione e di elezione di domicilio, della dichiarazione di un domicilio inidoneo (Ostia, Piazza Gasparri 56) e della sussistenza di precedenti penali; si rilevava inoltre l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e si sosteneva che eventuali condotte negligenti non escluderebbero la rescindibilità del giudicato quando la mancata conoscenza sia incolpevole.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto provate diverse condotte del ricorrente (rifiuto di sottoscrivere verbali di perquisizione e di elezione di domicilio; indicazione di un domicilio con civico inesistente e riscontro di persona sconosciuta all'indirizzo; presenza del difensore di ufficio e notifica del decreto di citazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la "volontaria sottrazione" può essere ricavata da comportamenti idonei a porre l'imputato nella condizione di non conoscere il procedimento e ha precisato che l'art. 629-bis richiede una mancata conoscenza incolpevole. Quanto all'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la Corte ha ricordato che si tratta di nullità di regime intermedio che doveva essere eccepita tempestivamente dal difensore, cosa non avvenuta. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola l'accertamento dell'assenza dell'imputato e richiede prova della conoscenza del procedimento; la Corte sottolinea che l'articolo non tipizza condotte specifiche ma consente di valutare le condotte dell'imputato ai fini della volontaria sottrazione.
Prevede la rescissione del giudicato in caso di mancata conoscenza incolpevole del procedimento; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la mancata conoscenza non fosse incolpevole per le condotte del ricorrente.
Consente la notifica al difensore quando il domicilio dell'imputato è inidoneo; nel caso il decreto di citazione è stato notificato al difensore di ufficio ai sensi di tale norma.
Regola l'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ricordato che l'omessa notifica di tale avviso costituisce una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dal difensore.
Consente la condanna a favore della Cassa delle Ammende per ricorsi infondati; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 ("Ismail")
Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che le condotte dell'imputato possono essere valutate ai fini dell'accertamento della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento.
Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021
Conferma che non è necessario che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium, ma è sufficiente che si sia posto volontariamente nella condizione di sottrarsi; occorre comunque accertamento in fatto e sul coefficiente psicologico.
Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2013
Affermata la qualificazione della nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini come nullità di regime intermedio, eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Riferimento utilizzato per la valutazione dell'errore in procedendo e per l'esame degli atti del fascicolo ai fini del ricorso.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede che la mancata conoscenza sia incolpevole; se emergono condotte volontarie dell'imputato che lo pongono nella condizione di non conoscere il procedimento, la rescissione può essere esclusa.
- La "volontaria sottrazione" può essere desunta da comportamenti concreti (es. indicazione di domicilio inidoneo o falso, rifiuto di sottoscrivere atti) purché sia accertato il nesso intenzionale o la consapevolezza di porsi nella condizione di sottrarsi alla conoscenza.
- La mera negligenza non determina automaticamente la volontà di sottrarsi, ma può essere valutata nel contesto fattuale: è necessario un accertamento concreto del comportamento e del corrispondente requisito psicologico.
- L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dal difensore; l'assenza di eccezione può valere come acquiescenza.
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. è strumento legittimo quando il domicilio dichiarato risulta inidoneo; la presenza del difensore alle udienze può essere un elemento valutabile rispetto alla conoscenza del procedimento.
- In casi analoghi valutare sempre: a) documentazione sulle notifiche e sulle relata; b) comportamenti dell'imputato (dichiarazioni di domicilio, rifiuti di sottoscrizione, cambi di generalità); c) tempestività di eventuali eccezioni difensive relative a nullità procedurali.
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