Cassazione Civile, Ordinanza n. 32630/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, in base all'art. 11, comma 10, quarto periodo, del D.L. n. 50 del 2017, il processo si estingue se non viene presentata entro il 31 dicembre 2018 la necessaria istanza di trattazione dalla parte interessata. Poiché nel giudizio non era stata presentata tale istanza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancanza di attività difensiva dell'Agenzia delle entrate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2008. Il ricorso in Cassazione era affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017. È stata prodotta anche la comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'integrale pagamento delle somme richieste; tuttavia non risulta presentata alcuna nuova istanza di trattazione entro il termine previsto dalla legge.
Norme richiamate
La mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2018, dell'istanza di trattazione da parte interessata comporta l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la legge collega alla definizione agevolata la sospensione del processo e impone una successiva istanza di trattazione entro un termine perentorio, la sua omissione determina l'estinzione del giudizio.
- L'integrale pagamento delle somme dovute nell'ambito della definizione agevolata non è di per sé sufficiente a evitare l'estinzione del processo se non viene rispettato il distinto adempimento processuale dell'istanza di trattazione.
- In assenza di attività difensiva della parte resistente, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
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